Le proposte dell’Associazione
Una storia dell’Associazione che deve essere ricordata
La legge n. 6 del 2018 è il risultato di un lungo percorso parlamentare e del contributo di testimoni di giustizia, associazioni, magistrati, professionisti e istituzioni.
L’Associazione Antimafie Rita Atria ha dato il proprio contributo a questo percorso e di questo siamo particolarmente orgogliosi, pur essendo consapevoli che una buona legge, da sola, non basta: per conoscerne realmente i benefici è necessario monitorarne nel tempo l’applicazione concreta e gli effetti sulla vita dei testimoni di giustizia e delle loro famiglie e, dalle informazioni che abbiamo, non sembra siano state applicate.
Il 13 giugno 2014 l’Associazione Antimafie Rita Atria, attraverso la nostra vicepresidente Nadia Furnari , portò davanti alla Commissione parlamentare antimafia richieste precise, nate dall’esperienza maturata negli anni accanto ai testimoni di giustizia.
La Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia raccolse e sviluppò molte delle questioni emerse durante le audizioni.
Non possiamo non ricordare, in questo percorso, Davide Mattiello, allora deputato del Partito Democratico e coordinatore del V Comitato della Commissione parlamentare antimafia dedicato a vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia.
Davide Mattiello conosceva l’impegno storico dell’Associazione Antimafie Rita Atria su questi temi e volle coinvolgerci nel lavoro della Commissione, riconoscendo il valore dell’esperienza maturata negli anni a fianco dei testimoni di giustizia.
Per noi questo passaggio ha un significato particolare: non si trattò semplicemente di essere ascoltati in una sede istituzionale, ma di poter portare dentro il Parlamento problemi, proposte e bisogni raccolti direttamente dalle persone che avevamo accompagnato.
Quella esperienza diventò parte del lavoro parlamentare e, quattro anni dopo, alcune di quelle richieste trovarono una concreta corrispondenza nella legge n. 6 del 2018.
Dall’audizione di Nadia Furnari in Commissione parlamentare antimafia del 13 giugno 2014 alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.
La Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, approvata dalla Commissione antimafia nel 2014, registra espressamente alcune delle questioni poste da Nadia Furnari e dall’Associazione:
la necessità di affrontare in modo più corretto le situazioni dei testimoni cosiddetti “border line”;
l’istituzione di un tutor che accompagnasse il testimone durante tutto il percorso;
la necessità di garantire anche un adeguato sostegno psicologico;
la necessità di ripensare il concetto di “località protetta”, che non può essere considerata automaticamente sinonimo di sicurezza.
La documentazione parlamentare richiama inoltre la nota depositata da Nadia Furnari durante l’audizione del 13 giugno 2014, classificata come Doc. 260/1.
Quattro anni dopo, la legge 11 gennaio 2018, n. 6, “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, introdusse nella disciplina diversi principi che trovano una corrispondenza concreta con quelle proposte.
Le proposte del 2014 e cosa è entrato nella legge del 2018
1. Un tutor stabile per il testimone
Nel 2014 l’Associazione propose una figura stabile che accompagnasse il testimone durante tutto il percorso di protezione e costituisse un punto di riferimento nei rapporti con le istituzioni.
La legge n. 6 del 2018 introduce all’articolo 16 un referente specializzato del Servizio centrale di protezione.
Il referente deve mantenere con il testimone e con il suo nucleo familiare un rapporto costante, diretto e personale per tutta la durata delle misure di protezione.
La proposta del tutor trova quindi nella legge una corrispondenza sostanziale nella figura del referente specializzato.
2. Il sostegno psicologico
Nadia Furnari sottolineò anche la necessità che il percorso di protezione non fosse affrontato soltanto sotto il profilo della sicurezza materiale ed economica.
L’articolo 12, comma 3, della legge n. 6 del 2018 prevede la possibilità di affiancare al testimone una figura professionale idonea a fornire immediato e diretto sostegno psicologico.
Anche il sostegno psicologico diventa quindi espressamente parte della nuova disciplina.
La corrispondenza non è totale: il sostegno psicologico previsto dalla legge non coincide necessariamente con il referente e viene attivato secondo le modalità previste dalla norma.
3. Restare nella propria terra
Un altro punto sollevato dall’Associazione riguardava il concetto stesso di località protetta.
Trasferire automaticamente un testimone lontano dal proprio territorio non significa necessariamente garantirgli maggiore sicurezza e può comportare la perdita di relazioni familiari, lavoro, attività economiche e riferimenti sociali.
L’articolo 4, comma 2, della legge n. 6 del 2018 stabilisce che devono essere normalmente garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività svolte.
Il trasferimento in una località protetta viene quindi previsto quando le altre forme di tutela risultano inadeguate.
La permanenza nel proprio territorio diventa la soluzione ordinaria e l’allontanamento una misura eccezionale.
4. I cosiddetti testimoni “border line”
Nel 2014 Nadia Furnari pose inoltre alla Commissione il problema delle situazioni dei testimoni che venivano definiti “border line”.
Si trattava della necessità di evitare automatismi nella valutazione di persone che potevano avere rapporti familiari, ambientali o di assoggettamento con contesti criminali senza essere, per questo, partecipi delle attività delittuose.
L’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 6 del 2018 introduce criteri più articolati per il riconoscimento dello status di testimone di giustizia.
La norma precisa, tra l’altro, che non sono automaticamente ostativi:
i rapporti di parentela o affinità con persone coinvolte in attività criminali;
le situazioni derivanti dall’assoggettamento alla criminalità.
La legge non utilizza l’espressione “border line”, ma affronta il problema attraverso criteri giuridici più puntuali.
Dal “tutor” al “referente”: una proposta diventata norma
Nel 2014 Nadia Furnari spiegava alla Commissione che il testimone aveva bisogno di una persona stabile, capace di accompagnarlo durante il percorso di protezione e di rappresentare un punto di riferimento nel rapporto con le istituzioni.
Nel 2018 l’articolo 16 della nuova legge stabilisce l’esistenza di un referente specializzato che mantiene un rapporto costante, diretto e personale con il testimone e con la sua famiglia.
Non si tratta soltanto di una somiglianza terminologica: nella legge ritroviamo la funzione di accompagnamento stabile che l’Associazione aveva chiesto alla Commissione nel 2014.