"Rita Atria" - News
25/11/2009 - Messina:Sono arrivate le ricevute di ritorno della diffida inerente l'Illegittimità dei Canoni per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - provincia Messina... rendiamo noto il testo della diffida al fine di fornire ai citadini strumenti per le valtazioni di merito e quindi sollecitare le rispettive amminstrazioni a prendere posizione.

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  All’ATOME2

                                                                   Via Statale S.Antonino n.461

                                                                                         98051 Barcellona P.G.

 

Ai  Presidenti dei Consigli Comunali

e per il loro tramite

Ai Consigli Comunali di:

 

Barcellona P.G.,   Basicò,  Brolo, Castroreale, Condrò,

 Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari,Gioiosa Marea,

Gualtieri Sicaminò, Librizzi, Mazzarà S.Andrea, Merì,

 Milazzo, Monforte S.Giorgio, Montagnareale, Montalbano

 Elicona, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti,

 Piraino, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, S. Filippo

 del Mela, S. Pier Niceto, S.Piero Patti, Santa Lucia del Mela,

Sant’Angelo di Brolo, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore,

Torregrotta, Tripi, Valdina,, Venetico, Villafranca Tirrena

 

Alla Provincia Regionale di

Messina

 

All’Assessore Regionale

della Famiglia, delle Politiche Sociali

e delle Autonomie Locali

della Regione Sicilia

Palermo

 

e p.c.

 

Al Prefetto di Messina

Piazza Unità d’Italia n.1

98121 Messina

 

Al Sostituto Procuratore

della  Repubblica

di  Barcellona P.G.

 

Al Procuratore Generale

 della Corte dei Conti Sicilia

Palermo

 

 

                                                                               

Oggetto: Illegittimità dei Canoni per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani: Esercizio di Competenze obbligatorie . Esposto Invito-Diffida.


Premette :

-che a seguito della istituzione di n.27 Società d’ Ambito Territoriali Ottimali in Sicilia, in attuazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, le dette società nella qualità di gestori del Servizio per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti in Sicilia, in forza delle  prescrizioni contenute nel’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia n.885/2003, hanno, “indebitamente ed illegittimamente”,  causa il palese contrasto  con i principi generali dell’Ordinamento Positivo, con le  disposizioni dell’Ordinamento delle Autonomie Locali che segnano le competenze dei Consigli Comunali  e rationis materiae con le norme relative alla disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs.22/1997),  ritenuto di essere titolari del :

·         Potere di Regolamentare la  tariffa cd. TIA in luogo della vecchia tassa comunale (TARSU);

·         Potere di Determinazione Annuale della Tariffa;

-che, avendo specifico riguardo alle circostanze verificatesi nei 38 Comuni inseriti all’interno dell’ATOME2,  detta regolamentazione è seguita alle Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 24.04.2004  e del 09-10.12.2007, dalle quali sono scaturite le  determinazioni, sempre, unilaterali della società,   della Tariffa,  sulla cui determinazione annuale la  medesima società è indebitamente intervenuta con più rivisitazioni in aumento anche ad anni di distanza (vedasi le fatture  di conguaglio) ;

-che sulla base  della regolamentazione e della determinazione della Tariffa (TIA), l’ATOME2 avviava la fatturazione del canone TIA  già a partire dal secondo semestre dell’anno 2005 per tutti i Comuni  soci dell’ATOME2, con eccezione del solo Comune di Milazzo, ove detta fatturazione seguiva a partire da Gennaio 2006, ponendo in essere un sistema di tariffazione, nullo ed illegittimo, in quanto  trovava ( e trova) il suo presupposto in atti nulli  (del Commissario Straordinario) lesivi dell’autonomia costituzionale degli enti locali ed illegittimi in quanto  adottati in palese violazione di norme dell’Ordinamento Positivo;

-che il sistema di tariffazione come sopra avviato,  si è rivelato  costosissimo (per il contribuente), con aumenti ordinari nella generalità dei casi (locali per civile abitazione) di circa il +150%  avendo riguardo alla precedente tassa comunale, laddove nello specifico (secondo la normativa nazionale) ciò poteva avere luogo “alla fine” di un percorso virtuoso di gestione che portasse alla riduzione dei costi ed al pressocchè livellamento con la vecchia TARSU Comunale ovvero secondo  normativa regionale ( art.17 L.r. 28.12.2004 n.11 ed art.21 L.r.22.12.2005 n.19 come meglio spiegate dalle Circolari n.396 A2 del 09.05.2006 e n.1148 dell’11.01.2006),  a tariffa istituita    avvalendosi del “concorso finanziario degli Enti locali”,   per rendere graduale la parte della stessa che si poneva  in carico al contribuente, che, tuttavia, è  rimasto inapplicato;

-che l’avvio del superiore sistema ha trovato la generale disapprovazione/sconforto/sconcerto dei contribuenti, indebitamente considerati come soggetto/suddito su cui fare gravare “in ogni modo ed a qualsiasi   costo” quanto segue:

1.    la gestione di un servizio, peraltro, insufficiente e mal reso, ha nei fatti abbandonato la raccolta differenziata ed ogni connessa attività di recupero, riciclaggio, riutilizzo;

2.    la gestione dispendiosa della struttura apicale (Consiglio di Amministrazione ,  Amministratore Delegato) cui l’Assemblea dei Comuni soci  applica e mantiene  livelli stipendiali non ammessi ed al di sopra  della misura massima prevista (vedasi Circolare Commissariale n.23500/28.11.2003 in GURS n.1/02.01.2004 );

3.      la gestione dispendiosa e lucrativa di un affidamento del servizio che  contempla e remunera  anche tutte le attività  collegate alla raccolta differenziata  come pure le attività collegate alla “riscossione della tariffa”  ma che, di fatto, le une non sono realmente svolte, con l’aggravante che il soggetto affidatario  potrebbe non averne avuto interesse, visto che è proprietario pro-quota (detiene il 10% delle azioni) della discarica di Mazzarà S.Andrea ove per lungo tempo sono stati sversati i rifiuti “indifferenziati” provenienti dai Comuni dell’ATOME2  e per l’altra (la riscossione) , anche limitatamente alla parte effettivamente svolta, si rivela nullo il contratto di affidamento, comunque ben remunerato,  basti ricordare che la Comm.ne Trib. di Messina, Sez.10, con sua Sentenza n.466 del 2008, ha  così già sentenziato: “L’atto di intimazione della TIA è annullato in quanto la società chiamata in causa che l’ha emesso   non ha dimostrato in giudizio l’affidamento e/o l’attribuzione del potere all’emanazione di atti di natura tributaria. L’atto di intimazione impugnato, sottoscritto da soggetto esterno all’ente legittimato (ATOME2) all’accertamento ed alla riscossione della TIA è nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto. Quanto all’esistenza del potere di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali l’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, ha concesso ai Comuni la facoltà di gestire, sia in proprio sia in affidamento a terzi, tale attività. L’incarico a terzi, pertanto, può essere affidato, in virtù di una previsione legislativa, solo dalle Province e dai Comuni, nella specie essendo l’ATOME2 una società per azioni e non essendo un ente locale, né risultando che l’AIP partecipa come socio privato a detta società, le intimazioni impugnate sono dichiarate nulle per difetto assoluto di attribuzione”;

4.     la gestione dispendiosa del personale, in precedenza  assunto (vedasi Comune di Milazzo)   allo scopo di realizzare un servizio globale di igiene cittadina comprendente  numerosi servizi ed in particolare la  raccolta differenziata, come dicevasi completamente abbandonata,  richiedente “ex se” più unità di personale;

-che tutte le superiori circostanze hanno, in fatto,  obbligato una molteplice quantità di contribuenti (vedasi  le migliaia di ricorsi depositati, decisi e/o ancora pendenti presso la Commissione Tributaria  di Messina) a tutelare i propri diritti ed interessi in sede tributaria e ciò avveniva alla luce di quanto già disciplinato e statuito con l’art.3-bis, comma 1 lett.b) della Legge n.248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, la quale ha stabilito espressamente l’appartenenza alla giurisdizione tributaria delle controversie riguardanti i  DETTI canoni, come confermata dalla S.U. della Suprema Corte  con Sent. 08/03/2006 n.4895   e come è dato ricavare,   anche  nell’eminente profilo sostanziale, dalle  SS.UU.  13902/2007 ed anche recentemente dalle Sezioni Semplici nn.5297 e 5298/2009. Ma, vale ricordare, che   con  Cass. n.17526/2007  del 09.08.2007 , la Corte  già pone in evidenza come  la modifica della TARSU   in TIA,  non incide  sull’intrinseca natura del prelievo patrimoniale fondamento dell’applicazione della tariffa  presentando vieppiù  una accentuazione del carattere pubblicistico dell’entrata rispetto al passato” in quanto viene a coprire anche spese che non derivano direttamente dai costi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai contribuenti ma che riguardano la collettività nel suo insieme (le spese di investimento, le spese accessorie)” rappresentando invece una forma di finanziamento pubblico”. Ciò ha consentito alla Corte di ritenere che l’entrata in questione  non costituisce “il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta”, e  che le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (e di entrate pubbliche) -come nel caso di specie- non fanno venire meno i cardini della struttura pubblicistica di servizi ed entrate;

-che i ricorsi  dei contribuenti nella quasi totalità si sono ineccepibilmente dimostrati fondati ed accolti dalla Commissione Tributaria di Messina  sul punto di massima eccezione,  per il quale, le ATO non hanno alcuna competenza a “regolamentare e determinare la tariffa”, perché ciò l’Ordinamento Positivo assegna ai Consigli Comunali degli Enti Locali e detta titolarità non poteva, per vero, essere  diversamente assegnata dal Commissario Straordinario per l’Emergenza (organo vieppiù con competenze straordinarie di natura amministrativa e “non legislativa”)  investito solo dei poteri straordinari per superare l’Emergenza Rifiuti in Sicilia;

-che  le superiori circostanze , come era dato auspicarsi  non soltanto  per un obbligo formale ma anche sostanziale di adesione ai pronunciamenti del giudice ma ancor più necessario ed opportuno onde evitare le conseguenze inaffrontabili cui oggi si assiste ,    non hanno inciso in alcun modo le successive determinazioni ed i comportamenti dell’ATOME2 né dei Comuni-Soci e, per gli stessi, dei Consigli Comunali dei comuni soci,  che pur non essendo parti nei giudizi intrapresi erano e sono  certamente consapevoli della “vexata quaestio” perché direttamente investiti dalle proteste dei contribuenti ed anche formalmente  dai comitati spontanei ed in taluna occasione   dalle massime Autorità dello Stato (il sig. Prefetto della Provincia di Messina).

-che l’ATOME2  ha in fatto perseverato a fatturare il canone TIA con le  identiche  modalità  del passato, sempre avvalendosi di quegli atti presupposti nulli ed illegittimi,  ponendo vieppiù in essere un’attività di fatturazione e di riscossione  che ha azzerato i diritti dei contribuenti ma anche diversi espedienti per obbligare il contribuente a pagarne gli importi anche    invocando l’applicabilità di novelle normative (art.238 L.152/2006 meglio noto come il Testo Unico sull’Ambiente) che rettificano parzialmente il quadro originario delle competenze, evidentemente inapplicabili al momento, e che   ancora oggi rimangono inapplicabili , il tutto reso ancora più grave dalla   contabilizzazione di fatture di conguaglio per maggiori spese sostenute per il trasporto dei rifiuti a ben tre anni di distanza ( ai termini del dPR 158/1999 che è il Regolamento Nazionale di Attuazione dell’art.49 del D.Lgs.22/1997, la determinazione della tariffa che dovrebbe essere annuale,  segue  alla redazione del cd. Piano Finanziario -anch’esso annuale- ove trovano anche considerazione i maggiori costi sostenuti nell’anno precedente. Per tal guisa una corretta e sana gestione non potrebbe considerare i maggiori costi sostenuti,  non oltre l’anno successivo a quello nel quale gli stessi sono stati prodotti,  né ciò è consentito da elementari canoni di diritto tributario)  ovvero  a richiedere  (pressocchè immediatamente dopo), con motivazione totalmente inventata ed inesistente, ulteriori conguagli ex art.49 del D.Lgs.22/1997;

-che costituisce fatto di particolare rilievo la circostanza che in molte fattispecie  si sia intimato (anche più volte) e financo “ingiunto” (neppure questa facoltà  l’Ordinamento Positivo assegna alla società d’ambito né ai soggetti affidatari della stessa) il pagamento di fatturazioni già impugnate e la cui pretesa tributaria  era stata già rigettata con sentenza,    pervenendo, financo, recentissimamente, a citare  in giudizio, presso il Giudice di Pace   -ivi chiedendo il corrispettivo del servizio reso per l’anno 2006  (individuando un rapporto sinallagmatico inesistente) ed il risarcimento dei danni e  la condanna  ad un valore forfettario di circa €.1.000, oltre il rimborso delle spese, di   contribuenti che non soltanto erano titolari di una sentenza favorevole della Commissione Tributaria Provinciale ma che  avevano pure provveduto a versare  il canone ex TARSU (ed in  taluna ipotesi pure il canone TIA) ancor prima che detto comportamento fosse  suffragato dalla Sentenza del CGA Sicilia di cui nella presente si darà anche  conto;

 

Considerato che la persistenza dei  comportamenti  come sopra descritti illegittimi ed illegali, ha senza ombra di dubbio contribuito ad incrementare  a dismisura” il numero dei ricorsi del cittadino contribuente, in atto, presso la magistratura tributaria, il che ha evidentemente integrato un doppio disagio  economico a suo carico, da rinvenire  nelle spese, direttamente sostenute, per esperire il ricorso (Bolli, Notifica, Procura etc.)  ed indirettamente per i consistenti  maggiori  costi di gestione sullo stesso contribuente scaricati  per l’esosa  parcella pagata per  l’azione di difesa dell’ATOME2 ;

 

Rilevato, che  allo stato attuale, le ragioni dei contribuenti e le competenze  che assegna l’Ordinamento Positivo secondo il regime normativo al momento applicabile, sono questione definitiva ed acclarata,  in quanto:

 

-il Cons. di Giustizia Amm.vo per la Regione Sicilia con Sent. n.48/09 dell’5-11.12.2008/09.02.2009, nell’annullare le identiche modalità seguite dall’ATOENNA1, e qui è d’uopo ritenere, per quanto prima affermato, che  pressoché tutte le società gestori del servizio in Sicilia hanno seguito analoghi comportamenti, per l’approvazione del regolamento e la determinazione della tariffa, così si esprime ad litteram:

“.. E’ pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal citato  comma 11 ( art.238 D. Lgs .152/2006),  implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima  dell’emanazione del regolamento di cui al  citato comma 6…. Sicchè le Società d’ambito finchè non sia stato emanato  il predetto regolamento non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art.238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base  delle tariffe determinate dai Comuni interessati . Va pertanto annullata l’impugnata tariffa con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate

………..

 4… Più articolato è il discorso della vigenza dei provvedimenti del Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Governativo per l’Emergenza Rifiuti.…Secondo un’esegesi costituzionalmente orientata di tali norme, stima il Collegio di dovere escludere che la fissazione commissariale possa essere direttamente traslata, al di fuori del procedimento disciplinato dal cit. art.238, dalle società d’ambito ai cittadini..…  sicchè è solo ciascun ente locale -per antica dottrina-, sede propria, diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico, o come si dice oggi, di federalismo che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art.238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti…Se e finchè non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun Comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata…Va, infine, escluso in radice che le Società d’Ambito… possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei Comuni ricompresi nell’ATO, giacchè, al di  fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge;

…………..

..Merita, comunque, evidenziarsi- trattandosi di corollario, utile quantomeno ad colorandum, rispetto al percorso argomentativo che si è sin qui tracciato, che il Collegio, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, reputa di dovere ricondurre la Tariffa al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo di sottrarsi….”

 

VISTO, ancor più, il recentissimo pronunciamento  della stessa Corte Costituzionale,  di cui alla Sentenza n.238/2009, depositata il 24.luglio.2009,  con cui la Suprema Consulta  investita della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt.25, primo comma e 102, secondo comma ed alla VI disposizione transitoria della Costituzione, da un  Giudice di Pace di Catania e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Prato, nel relativo giudizio riunito, dopo avere delineato il thema decidendum,  per quanto qui interessa., ed avere ribadito che la giurisdizione del giudice tributario deve “imprescindibilmente” ritenersi collegata alla natura tributaria del rapporto,   attraverso un percorso argomentativo  volto alla comparazione tra la soppressa TARSU e la istituita TIA ex art.49 del D.Lgs. 22/1997, dei quali la rimettente Commissione di Prato  afferma l’una avente natura tributaria e l’altra natura di corrispettivo, ha ritenuto erroneo l’assunto della commissione provinciale ove si proceda al raffronto tra la disciplina di diritto positivo  e la nozione di tributo quale elaborata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per i motivi che in via di estrema sintesi qui si espongono:

-La sostanziale irrilevanza della denominazione tariffa, la quale peraltro nella legislazione tributaria, ha un valore semantico neutro, e comunque  lo stesso art. 2 del D.Lgs.546/1992 stabilisce che i tributi vanno individuati indipendentemente dal nomen juris ed in ogni caso il termine “corrispettivo” non compare nel Decreto Ronchi;

-Dalla comparazione tra la TARSU e la TIA, da cui emergono le  forti analogie dei due prelievi: un’identica impronta autoritativa   e non sinallagmatica del rapporto e somiglianze di contenuto con riguardo alla “determinazione normativa e non contrattuale del prelievo”.

-La circostanza che il gettito TARSU deve corrispondere ad un ammontare ricompreso tra l’intero costo del servizio ed un importo minimo costituito dalla percentuale di tale costo  mentre il gettito TIA (alla fine del periodo cd. transitorio) deve assicurare l’integrale copertura del costo del servizio, non è sufficiente a caratterizzare in senso privatistico la TIA;

-L’avere  mantenuta ferma l’applicabilità del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente previsto dall’art.19 del D.Lgs. 504 del 1992   e l’avere escluso l’assoggettabilità all’IVA sulla base della inesistenza di un rapporto sinallagmatico, come peraltro  sostenuto  da normativa comunitaria;

deponendo tutti i superiori fattori   perché  siano riconosciute alla TIA, così come disciplinata dall’art.49 del D.Lgs. 22/1997,  le caratteristiche del prelievo tributario non inquadrabile tra le entrate non tributarie o extratributarie, costituendo soltanto una mera variante della TARSU disciplinata dal dPR 507/1993;

 

Rilevati, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in  via di estrema sintesi,  i seguenti  punti fermi di diritto:

·         Che il canone TIA, disciplinato ex art.49 del D.Lgs.22/1997, ha natura pubblicistica assimilabile ad un tributo ovvero “ad una prestazione patrimoniale imposta”;

·       Che nelle more dell’applicazione dell’art.238 del Codice per l’Ambiente che è normativa ancora inapplicabile, le Autorità d’ambito non hanno alcun potere  “neppure” di “determinare la tariffa” e ciò fintantoché non venga approvato  il regolamento ministeriale cui detta facoltà è collegata;

·       Che vieppiù le società d’ambito non hanno alcun potere di approvare il regolamento del canone, qualunque sia il suo  nomen juris, perchè detta competenza il legislatore, con legge ordinaria, ha assegnato  agli Enti Locali;

·        Che fintantoché non intervenga il  Regolamento Comunale sulla TIA, mai approvato, nella quasi totalità dagli Enti Locali in Sicilia, rimane operante la regolamentazione sulla TARSU comunale;

·         Che l’approvazione del regolamento sulla TIA non è obbligatorio ma è meramente facoltativo;

·        Che, allo stato attuale, fintantoché  le attività delle Società d’Ambito non risultano supportate dalle determinazioni che gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia   costituzionale, vorranno adottare, risulteranno nulle ed illegittime;

 

Rilevato, alla luce di tutto quanto esposto, dovere, intanto preliminarmente, diffidare l’ATOME2  e per la stessa il Presidente pro-tempore  che la rappresenta e tutti i suoi organi deliberativi: Assemblea dei Sindaci e Consiglio di Amministrazione dell’ATOME2,  fintantoché saranno destinati  a deliberare, operare e provvedere alla gestione del canone dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dall’astenersi dall’adottare  ulteriori atti e determinazioni nulle ed illegittime e non conformi alle norme  ed alle regole dell’Ordinamento Positivo;

 

Rilevato, altresì, espressamente, che la quasi totalità degli Enti Locali in Sicilia,  in pendenza della  gestione del canone per il servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dell’ATOME2, non hanno esercitato il proprio potere regolativo (per la TIA) di cui all’art.1, lett.e della L.r.48/1991 che recepisce l’art.32 della Legge 142/1990 e/o determinativo della tariffa, per la TIA ai termini dell’art.49 del D.Lgs.22/1997 o per la TARSU ex art.62 del D.Lgs.507/1993 e che l’art.238 del D.Lgs 152/2006 è norma ancora oggi inapplicabile;

    

Rilevato, ancora, che l’esercizio  della richiamata competenza degli Enti Locali , in materia di regolamentazione e/o di determinazione del tributo locale dovuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rappresenta un adempimento obbligatorio “giammai venuto meno,  non più rinviabile né delegabile” per quanto anche spiegato negli assunti giurisprudenziali richiamati, cui l’ente locale non può sottrarsi e che, in vista della sospesa pratica istituzionale  che ha inteso  riservate alla società-gestore  tutte le prerogative e competenze anche di derivazione politico/pubblicistica/regolativa,  che la gestione della tariffa (TIA o TARSU) presuppone, si reputa indispensabile  che a ciò si provveda con ogni  urgenza ed in detta direzione, in vista della perdurante inerzia,  si rivolge formale  diffida anche ai competenti Consigli Comunali degli Enti Locali soci dell’ATOME2;

 

VISTO l’art.69, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, ove si rinviene la  disciplina sulla deliberazione  della tariffa ex TARSU comunale che così testualmente recita :”Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare , le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”;  .

 

Considerato, altresì, insopprimibile,  che i Consigli Comunali degli Enti Locali, che in detto sistema rimangono titolari del prelievo,  svolgano tutte  le verificazioni  sui costi di gestione delle annualità decorse onde chiarire i fatti, le circostanze e le cause che ne hanno  eventualmente determinato un aumento esponenziale, vieppiù, come nella fattispecie è avvenuto,  se detta gestione sia stata  affidata a soggetto terzo,  e ciò  non soltanto per la legittimità formale delle determinazioni che saranno adottate,  ma, ancor più, nella considerazione che le conseguenze nefaste di una cattiva gestione  non possono essere scaricate direttamente o indirettamente sui contribuenti incolpevoli e che, quantomeno per l’anno di imposta 2010,  il Consiglio Comunale, essendone  obbligato, (sia che applichi la Tarsu Comunale sia che regolamenti e determini il canone TIA) ha l’onere di definire la percentuale dei costi coperta dal gettito dei contribuenti e concorrere alla copertura finanziaria dei costi di gestione non coperti dal gettito,   indicando, come prescritto nel precitato art.69, le cause che hanno comportato l’aumento dei costi;

 

RILEVATO, altresì, che  nelle more del definitivo scioglimento,  è, comunque, persistente l’obbligo in capo alla società d’ambito,  di provvedere alla gestione del canone dovuto per la raccolta  e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in adesione ai  principi e alle regole dell’Ordinamento Positivo, in coerenza ai pronunciamenti della massima giurisprudenza  ed in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Giustizia Amm.vo per la Regione Sicilia n.49/2009 ed alle determinazioni che gli enti locali adotteranno nonchè a fornire ai competenti Consigli Comunali degli  Enti Locali soci, tutta la documentazione  necessaria per accertare  e verificare l’entità e la tipologia dei costi di gestione del servizio nonché il  cd. Piano finanziario di cui all’art.11 del dPR 158/1999 previo il quale gli enti locali potranno  adottare le proprie determinazioni;

 

CONSIDERATO, espressamente, che il mancato ripristino della legalità ed il mancato accertamento delle responsabilità concorrenti, vanifica le fondamenta dello stato di diritto e prelude ad un inevitabile conflitto sociale,  rendendo, pertanto, quanto più urgente,  che gli organi a ciò preposti, oltre ad esercitare le insopprimibili competenze assegnate dall’Ordinamento Positivo,    pervengano  sollecitamente ed in maniera trasparante a ridefinire l’intero sistema, ponendo in essere  atti e comportamenti  conformi al quadro normativo statale  di riferimento e vieppiù   ispirati ad un più elevato e coerente  senso di  responsabilità, trasparenza ed economicità e, non  in ultimo,  provvedano ad  attivarsi   per dare il più urgente e concreto avvio della raccolta differenziata  con il sistema del porta a porta,  e con il recupero, riciclaggio e  riutilizzo dei rifiuti prodotti;

 

Considerato, inoltre, in vista del fatto che la presente diffida  trova ragione nella perdurante omissione e/o nel ritardo nella adozione di atti obbligatori per legge  e non in fattispecie in cui potrebbero operare valutazioni discrezionali sull’ “an” dovere invitare la  competente Presidenza-Assessorato degli Enti Locali in Sicilia, laddove  abbia a persistere  lo stato di inerzia degli Enti Locali dell’ATOME2,  a designare, in applicazione dell’art.24 Legge regionale 44/91  del vigente Ordinamento degli Enti Locali,  un proprio organo-commissario che, ferme restando le responsabilità  degli organi preposti, provveda ad adottare tutte le determinazioni richieste ed assegnate agli Enti Locali dall’Ordinamento Positivo;

 

Considerato, sotto altro profilo, comunque non secondario, che, il mancato esercizio delle competenze degli Enti locali,  concorre  anche ad integrare un grave danno economico ed una consistente disparità di trattamento tra contribuenti egualmente obbligati, in quanto nel   consapevole mantenimento di un sistema illegale, si trascura vieppiù, entro i termini di decadenza previsti dall’Ordinamento Positivo, ad adottare gli atti e le determinazioni necessarie  perché sia pagato il canone legittimamente ed effettivamente dovuto  anche da parte di quei contribuenti che non l’ hanno pagato  e ciò è riferibile sia ai contribuenti che hanno formalizzato ricorso sia ad una vasta platea di contribuenti che non hanno formalizzato alcun gravame;

 

Considerato che  le circostanze descritte e richiamate nel presente atto sono “notoriamente” conosciute da mesi, anche solo avendo riguardo  a quel che è l’assunto definitivo della massima giurisprudenza amministrativa siciliana, e che in vista della perdurante inerzia degli organi a ciò preposti   si reputa   necessario diffidare e mettere in mora  tutti gli organi preposti, inoltrando il presente  anche ai termini degli artt.323 e 328 del Codice Penale, affinchè si provveda non  oltre i termini assegnati, decorrenti dalla data del suo effettivo ricevimento, ad esercitare tutte le competenze assegnate dall’Ordinamento Positivo, in coerenza alle prescrizioni in esso contenute ed  in attuazione alle decisioni dei massimi organi giurisdizionali,    avvertendo  che un eventuale  persistente inadempimento,   sarà rappresentato alla magistratura  penale e contabile per le componenti di danno qui appena accennate;

 

Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto:

 

                                                         Si Invita e Si Diffida, in primo luogo:

 

L’ATOME2 con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto Via Statale S. Antonino n.461,  e per la stessa il Presidente pro-tempore  che la rappresenta e tutti i suoi organi: Assemblea dei Sindaci e Consiglio di Amministrazione dell’ATOME2,  fintantoché saranno destinate  a deliberare, ad operare e provvedere alla gestione del canone dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dall’astenersi dall’adottare   atti e determinazioni illegittime e non conformi alle norme  ed alle regole dell’Ordinamento Positivo, secondo quanto la Suprema Consulta e  la massima giurisprudenza civilistica, giurisdizionale amministrativa e tributaria  hanno definitivamente chiarito, avendo riguardo al regime normativo attuale.

 

                                                      Si Invita e Si Diffida, altresì:

 

I Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni Soci dell’ATOME2 e come in indirizzo meglio richiamati:

- a portare con la massima urgenza il presente atto alla personale conoscenza di tutti i Consiglieri assegnati ed a contestualmente inserire, con carattere d’urgenza, l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

 

Si invitano e si diffidano, inoltre:

 

I Consigli Comunali dei Comuni soci dell’ATOME2 e come meglio in indirizzo richiamati:

 

1.     Ad adottare,  in attuazione delle decisioni della massima giurisprudenza e come prima meglio richiamate, non oltre il prossimo 30.Novembre:

-le determinazioni formali  che obblighino  l’ATOME2  a notificare, dall’avvio della gestione del canone  a tutto il 2009, un avviso di pagamento ex TARSU comunale per i tributi già iscritti a ruolo,  secondo la determinazione del canone approvata nell’ultima gestione comunale, abilitando espressamente il cittadino contribuente che abbia già pagato il canone TIA a richiedere “il rimborso”, previa formale richiesta,  entro il termine di anni due dalla data di notifica dell’avviso di pagamento ovvero ammettendolo “alla compensazione”, come da Statuto dei Contribuenti, con i successivi periodi di imposta sino ad esaurimento del maggiore importo pagato;

-le determinazioni formali che obblighino l’ATOME2 ad  emettere  gli avvisi di accertamento per errata o omessa denuncia ex TARSU comunale,  significando che i termini già previsti dall’art.71 del D.Lgs.15.11.1993 n.507 per i quali l’avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, doveva essere adottato entro il 31.Dicembre  del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia  ovvero,  per l’ipotesi di omessa denuncia, entro il 31.Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, con legge finanziaria del 2007 (Legge 296/06, art.1, commi dal 161 al 167) sono stati allungati ed uniformati, avendo riguardo  a tutte le fattispecie di riscossione dei tributi locali, per cui è stato disposto che, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, detti avvisi motivati, a pena di decadenza,  devono essere notificati al contribuente entro il 31.Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere resi.

2.      A provvedere, contestualmente a quanto di cui al p.1,   nell’eminente e dovuto profilo contabile-finanziario, a  costituire ed impegnare un fondo di bilancio  comunale che, tenuto conto del grado di copertura dei costi raggiunto dall’ultimo gettito TARSU  comunale,  intanto e nelle more dell’accertamento della reale entità dei costi effettivi di gestione, dei debiti consolidati  ed eventualmente di tutte le responsabilità personali e/o gestionali ,   concorra -da giugno 2005 a dicembre 2009 per tutti i Comuni dell’ATOME2 con eccezione del Comune di Milazzo che la farà decorrere da giugno 2006 a dicembre  2009- alla  copertura dei costi  secondo l’ultima gestione comunale,  defalcati, in ogni caso,  i costi di gestione dei servizi non effettivamente trasferiti alla società gestore ed i costi di gestione di quei servizi resi dagli Enti Locali per inadempienza dell’ATOME2

3.      Ad adottare,  non oltre il 31.12.2009,   per l’anno di imposta 2010, ai termini dell’ art.1, lett.e)  l.r. 48/91 di recep.to art.32 l. 142/1990,  dell’art.49  del d.lgs. 22/97  e dell’art.8 dPR 158/1999 la regolamentazione e la determinazione del canone TIA   e/o ai termini dell’art.69 del D.Lgs.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni,  soltanto la determinazione del canone ex TARSU comunale vigente, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , avendo riguardo al piano finanziario approvato dall’ATOME2  e  definire  (sia che regolamenti e determini il canone ex TIA sia che si determini per l’applicazione della TARSU comunale) la percentuale  del gettito che graverà sui contribuenti e la parte del costo di gestione che graverà sul bilancio comunale, in forza dell’irrinunciabile criterio di “gradualità” mantenuto fermo dall’Ordinamento Positivo.

4.     Che con ogni urgenza, laddove necessario, si  provveda ad  approvare ed apportare   le eventuali rettifiche, che si reputassero necessarie per il ripristino della legalità e l’esercizio delle competenze degli Enti Locali come per legge,  al  Contratto di Servizio  che presiede al trasferimento dei Servizi da parte dei Comuni in favore delle  Società d’Ambito.

 

Si invita e si diffida, inoltre, i Consigli Comunali , per tutti i motivi e le considerazioni già esposte:

-a svolgere, non oltre il 31.12.2009,  tutte  le verificazioni  sui costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, delle annualità decorse onde chiarire formalmente i fatti, le circostanze e le cause che ne hanno determinato un aumento esponenziale ed  ad indicare nelle deliberazioni che adotterà per l’anno di imposta 2010 (sia che regolamenti e determini il canone TIA sia che applichi la già vigente TARSU Comunale) , come prescritto nel precitato art.69, co.3, del D.Lgs.507/1993,  le cause di un siffatto aumento.

 

Si invita e si diffida, ancora:

                                                                                                                                                  

l’ATOME2 con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto Via Statale S. Antonino n.461,  e per la stessa il Presidente pro-tempore  che la rappresenta e tutti i suoi organi: Assemblea dei Sindaci e Consiglio di Amministrazione dell’ATOME2,  fintantoché saranno destinate  a deliberare, operare e provvedere alla gestione del canone per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

 

1.      Ad accertare, liquidare, riscuotere il tributo dovuto dai contribuenti,  entro i termini di decadenza nella presente richiamati e previsti dall’Ordinamento Positivo, dalla data di avvio della gestione del canone a tutto il 2009, ex TARSU Comunale vigente, in ottemperanza alla Sentenza n.49/2009 del CGA Sicilia ed in coerenza con le determinazioni che gli enti locali adotteranno,  nonchè a rimborsare o compensare  il maggiore tributo pagato con le annualità successive sino ad esaurimento,  sulla base di formale richiesta da inoltrarsi entro anni due dalla data di notifica dell’avviso di pagamento.

2.     A depositare, entro il termine di   giorni  dieci dalla ricezione del presente,  presso i Consigli Comunali degli Enti Locali soci dell’ATOME2 ,   copia dei bilanci, degli atti, dei Piani  Finanziari completi delle rispettive delibere di approvazione e  di quanto altro necessario perché  i distinti organi degli enti  medesimi possano, attivare ed esercitare  le proprie competenze e prerogative.

3.     A  trasmettere, entro il termine di giorni dieci  dalla ricezione del presente,  ai competenti Consigli Comunali degli Enti Locali soci dell’ATOME2, il Piano Finanziario per l’anno 2010  di cui all’art.11 del dPR 158/1999  sulla cui base gli Enti Locali regolamenteranno e/o determineranno il canone dovuto, la percentuale dei costi gravante sui contribuenti,  in coerenza con le disposizioni statali applicabili alla specie, con definizione, nei propri bilanci, delle risorse finanziarie per dare integrale copertura ai costi di gestione.

 

Si invita, altresì:

 

Ai termini dell’art.24 della L.r. 01.12.1991 n.44 ,  il competente Assessore alle Autonomie Locali, in caso di prolungato persistente inadempimento dei Consigli Comunali degli Enti Locali Soci dell’ATOME2,  a disporre la nomina di un Commissario ad acta che provveda,  in loro sostituzione e con salvezza di ogni altra responsabilità secondo quanto prima chiarito, all’esercizio delle competenze loro assegnate dall’Ordinamento Positivo  ed allo svolgimento di tutti gli adempimenti  contabili-finanziari obbligatori, cui gli Enti Locali sarebbero stati tenuti sin dalla data  di avvio del nuovo sistema di gestione con le Società d’Ambito.

 

Costituendo, inoltre,  il presente, atto di diffida e messa in mora,

 

Si avverte, infine,

 

Laddove l’ATOME2  persista  dall’adottare  ulteriori atti e determinazioni nulle ed illegittime ovvero non si attivi nell’attuare le  sue competenze ed i suoi obblighi nei termini previsti dall’Ordinamento Positivo e come sopra in dettaglio richiamati e  laddove gli Enti Locali e per gli stessi i Presidenti ed i competenti  Consigli Comunali, non provvedano agli adempimenti  ai medesimi rimessi nonché alla adozione degli atti e delle determinazioni necessarie entro i termini espressamente indicati, decorrenti dalla data di ricezione del presente  atto,  cui risultano  obbligati dalle prescrizioni dell’Ordinamento Positivo a tutt’oggi vigenti ed applicabili e dal decisum dei massimi  organi giurisdizionali con particolare riferimento a quanto ha avuto a statuire la Sentenza n.48/2009 del CGA Sicilia, che saranno intraprese, a cura della scrivente Associazione, tutte le azioni giudiziarie necessarie,    volte   ad accertare  e riscontrare  ogni ed eventuale  forma di responsabilità , sia  presso la magistratura contabile che presso la magistratura penale.

 

Agli altri organi dello Stato e della magistratura contabile e penale, cui la presente è diretta per conoscenza, si rivolge l’invito a che sia intrapresa ogni azione utile e/o opportuna per sollecitare , l’immediato ripristino della legalità  e per intraprendere, sin da ora,  laddove  se ne individuino gli estremi, nella competente sede contabile e/o penale quei procedimenti utili volti ad individuare  forme di responsabilità personali perseguite dall’Ordinamento Positivo.

 

Ai Presidenti dei Consigli Comunali degli Enti Locali soci dell’ATOME2 ed ai rispettivi responsabili degli Uffici di Presidenza, si chiede:

 

-di conoscere le date in cui avranno luogo le sedute di Consiglio Comunale aventi ad oggetto gli argomenti del presente esposto diffida;

-di avere copia integrale delle deliberazioni adottate sul presente argomento, seppure dovessero risultare  di esito negativo con riguardo agli adempimenti richiesti.

 

La scrivente si riserva, altresì, a richiesta, ad esibire ogni atto, documento, sentenza cui nella presente viene fatto riferimento.

 

Milazzo, lì: 10.11.2009

 

                                                                       Per l’Associazione Antimafie

                                                                                   “Rita Atria”

                                                                                 Santa Mondello