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2 Agosto 1980: 32 anni di vergognosi depistaggi

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02/08/2012 08:19  RSS

Pubblichiamo un mio vecchio lavoro sulle sentenze relative alla Strage di Bologna, mai pubblicato. Nelle sentenze c'è una parziale verità.
Fin quando non si darà verità e giustizia alle vittime della Strage di Ustica, a Dettori, Sandro Marcucci e a Silvio Lorenzini ben difficilmente temo si potrà capire il movente e quindi i mandanti della strage di Bologna. Solo quando si darà verità e giustizia alle vittime di Ustica, di Bologna, a Dettori, Sandro Marcucci e Silvio Lorenzini, ben difficilmente temo si potrà capire i lutti di stato che abbiamo avuto dal 1980 al 1993.

Noi abbiamo come annunciato fatto l'Archivio Sandro Marcucci: http://archiviosandromarcucci.oneminutesite.it/ non solo per promuovere la figura di Sandro Marcucci e le lotte di Marcucci e Ciancarella per Ustica e non solo a chi non le conosce, ma anche per aiutare chi di dovere a indagare per accertare la verità.

Ci portiamo nell'anima immagini che mai potremo cancellare: i corpi delle vittime di Ustica che galleggiano sul Mar Tirreno, i soccorritori che si abbassano sotto il treno del binario 1 alla Stazione di Bologna per recuperare i pezzi di una donna, un uomo Dettori impiccato a pochi passi dal fiume Ombrone, Sandro carbonizzato e a pezzi in un bosco in provincia di Carrara.

A questa gente e a tutte le altre vittime dedichiamo l'impegno quotidiano per aiutare chi di dovere a ricostruire la verità tutta intera su una Storia e mille Storie che mai potremo cancellare nè dalle menti, nè dai nostri cuori.

Laura Picchi associazione Rita Atria


Capitolo 1 Strage di Bologna: Sentenza 11 luglio 1981

Il 2 agosto 1980 ci fu la strage alla Stazione ferroviaria di Bologna: 85 morti e centinaia di feriti.
Lo stesso 2 agosto, mentre fervevano i soccorsi ad opera delle forze dell'ordine e di numerosissimi volontari, i Sostituti Procuratori della Repubblica investiti della inchiesta affidavano ai periti SPAMPINATO e MARINO un'indagine (4) volta ad acclarare: le cause, le modalità del fatto, i mezzi che lo produssero e la capacità lesiva sulle persone singole ed indeterminate; in particolare, se risultasse che lo scoppio era stato determinato dolosamente da collocazione di ordigno, o se risultasse invece, dalle tracce rinvenute, che lo scoppio fosse da attribuirsi a cause accidentali, con specifico riguardo a guasti ed imprevisti nelle condotte di distribuzione del gas od all'esistenza di eventuali depositi di sostanze atte a conflagrazione.

1.1 Il deposito della perizia chimico-esplosivistica

Il 23/12/1980 avviene il deposito della perizia chimico-esplosivistica.
Così avevano concluso i periti: "L'esplosione, avvenuta il 2 agosto 1980 presso la Stazione C.le di Bologna, fu causata da una carica esplodente, collocata nella Sala d'aspetto di 2^ classe (appena entrati dal marciapiedi del 1^ binario, nell'angolo destro, sul tavolinetto portabagagli, a circa 50 centimetri dal suolo) e probabilmente all'interno di una borsa-valigia, del tipo con cerniera e piedini metallici. L'innesco della carica, composta da Kg. 20-25 di esplosivo gelatinato di tipo commerciale (costituenti principali:
nitroglicerina, nitroglicol, nitrato ammonico, solfato di bario, Tritolo e T4 e, verosimilmente, nitrato sodico) era molto probabilmente costituito da un
temporizzatore artigianale-terroristico di natura chimica...I citati componenti e le modalità di esecuzione consentono di escludere la mancanza di dolo, ovvero la accidentalità del fatto. La capacità lesiva della carica esplodente risulta dalla seguente sintesi...:

- Distanza entro cui si ebbe la morte diretta: metri 4-5;
- Distanza entro cui si ebbero danni molto gravi: metri 10- 12;
- Distanza entro cui si ebbero danni seri: metri 18;
- Distanza entro cui si ebbero danni lievi: oltre i metri 20."

Questa perizia chimico-esplosivistica smentisce la tesi di chi ipotizza chissa' chi trasportasse all'interno della stazione ferroviaria di Bologna bombe e una di queste sia esplosa per un incidente. La stessa perizia ci dice che quella alla Stazione di Bologna fu una strage volontaria.
Il 24/8/1981 il Giudice Istruttore del presente procedimento convocava i medesimi periti che avevano proceduto alla prima indagine chimicoesplosivistica, ed affidava loro un ulteriore incarico, nei seguenti termini:
"Eseguano i periti ogni utile accertamento di natura chimica atto a verificare ove possibile direttamente, ovvero sulla scorta delle risultanze di indagini peritali disposte da altra autorità giudiziaria o dai rilievi di organi di P.G.
la composizione delle seguenti materie esplodenti:

1 Testo Sentenza integrale al link: http://www.stragi.it/2agost80/sen01/s01.htm
1)esplosivo rinvenuto a Bologna il 13/1/1981 nel convoglio ferroviario Taranto-Milano;
2) esplosivo rinvenuto e sequestrato a Roma il 20/5/1979, destinato ad attentato al Consiglio Superiore della Magistratura;
3) esplosivo utilizzato a Roma il 14/5/1979 per l'attentato al Carcere di Regina Coeli;
4) esplosivo utilizzato a Roma il 20/5/1979 nell'attentato al Ministero degli Esteri;

ed effettuino successivamente l'esame comparativo fra le materie esplodenti di cui ai nn. 1-4 fra loro e con l'esplosivo da ritenere impiegato per consumare la strage del 2/8/80 quale risulta dalla relazione peritale già depositata; ed evidenzino gli elementi di identità strutturale o di funzionamento o comunque le affinità di carattere singolare che dovessero emergere da tale raffronto. Vogliano altresì esplicitare la motivazione per cui, nella relazione peritale già depositata, è stata ritenuta maggiormente verosimile l'ipotesi dell'innesco chimico dell'ordigno e riferire anche se un contenitore costituito da lattine per bevande quale risulta rinvenuto" "e sequestrato (contenitore da 5 litri di birra Becker) avrebbe potuto produrre frammenti o schegge metalliche di dimensioni apprezzabili, aumentare la capacità dirompente dell'ordigno ovvero essere necessario, utile o opportuno per contenere l'esplosivo."

1.2 Il deposito della perizia chimico-esplosivistica comparativa Il 7 dicembre 1981 i periti officiati nell'agosto depositavano l'elaborato 

Avevano così risposto ai quesiti del Giudice Istruttore:
"L'esplosivo rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 sul convoglio ferroviario Taranto-Milano è di due tipi distinti nettamente diversi l'uno dall'altro e confezionati in separati contenitori (un tipo era contenuto in due degli otto barattoli di conserva alimentare repertati e l'altro nei rimanenti sei).
Il primo, costituito da una massa untuosa e stuccosa, relativamente omogenea e di colore fondamentale ambrato, è risultato essere un esplosivo
per impieghi civili gelatinato del tipo stabilizzato con solfato di bario.
Il secondo, costituito da frammenti irregolari di materiale consistente di colore giallognolo ed, in qualche caso, brunastro, frammisti a polverino
giallognolo, è risultato essere un esplosivo di impiego militare,
denominato `COMPOUND B' di corrente utilizzazione nel munizionamento
terrestre ed aereo. La presenza in esso di frammenti con parte della
superficie colorata in bruno consente di formulare l'ipotesi molto
attendibile che l'esplosivo analizzato fosse costituito da materiale di
recupero dallo scaricamento di munizioni.
L'esplosivo rinvenuto e sequestrato a Roma il 20 maggio 1979 e destinato
ad un attentato al Consiglio Superiore della Magistratura, costituito da
94 candelotti di esplosivo per impieghi civili, è risultato appartenere
alla classe dei gelatinati...
L'esplosivo utilizzato a Roma il 14 maggio 1979 nell'attentato al carcere
di Regina Coeli è andato completamente distrutto nello scoppio. L'assoluta
indisponibilità dei reperti non consente di formulare nemmeno un'ipotesi
sulla natura della carica esplosa nella particolare circostanza.
L'esplosivo utilizzato a Roma il 24 maggio 1979 nell'attentato al
Ministero degli Affari Esteri è andato completamente distrutto nello
scoppio. L'indisponibilità dei pochi reperti relativi all'episodio
anzidetto da parte del collegio ha impedito di operare accertamenti utili
al fine della individuazione della carica esplosiva usata.
L'esame comparativo delle materie esplodenti di cui ai nn. 1-4
dell'incarico peritale effettuato fra loro e con l'esplosivo da ritenersi
utilizzato a Bologna per consumare la strage del 2 agosto 1980 permette di
formulare le seguenti considerazioni:
- L'esplosivo GELB" (5) "rinvenuto e sequestrato a Roma il 20 maggio 1979
in occasione dell'attentato al Consiglio Superiore della Magistratura è
del tutto diverso, per composizione, sia da quelli rinvenuti alla stazione
ferroviaria Centrale di Bologna il 13 gennaio 1981 che da quello che si
presume impiegato per la strage del 2 agosto 1980;
- l'esplosivo gelatinato, stabilizzato con solfato di bario, rinvenuto
alla Stazione ferroviaria Centrale di Bologna il 13 gennaio 1981, possiede
molti punti di contatto, per caratteristiche di composizione qualitativa,
con quello da ritenersi utilizzato a Bologna il 2 agosto 1980;
- di natura completamente differente è invece il COMPOUND B (miscela di
tritolo e T4) che costituisce l'altro esplosivo rinvenuto il 13 gennaio
1981 a Bologna, una cui piccola quantità potrebbe però essere entrata
nella composizione della carica esplosiva impiegata per la strage del 2
agosto 1980 (come dettagliatamente precisato nella presente relazione a
proposito dell'ipotesi giustificativa della presenza di T4 nei prodotti
residui dell'esplosione anzidetta).
Dagli esami comparativi sono stati, ovviamente, esclusi i materiali
esplodenti impiegati a Roma il 14 e 24 maggio rispettivamente negli
attentati al carcere di Regina Coeli e al Ministero degli Affari Esteri.
Il collegio peritale non ha potuto infatti acquisire alcun serio elemento
di giudizio circa la natura delle cariche esplosive impiegate.
Nessuna identità di funzionamento si è evidenziata tra gli ordigni
esplosivi rinvenuti nella Stazione ferroviaria di Bologna Centrale il
giorno 13 gennaio 1981 e quello presumibilmente impiegato per la strage
del 2 agosto 1980, essendosi escluso in modo assoluto che l'attivazione di
quest'ultima carica esplosiva possa esser stata realizzata
convenzionalmente, a mezzo di miccia a lenta combustione. Non può
escludersi, invece, una teorica identità di funzionamento dell'ordigno
esplosivo, collegato ad un congegno temporizzante, rinvenuto a Roma il 29
maggio 1979 presso il Consiglio Superiore della Magistratura e quello
dell'ordigno esplosivo presumibilmente impiegato nella strage del 2 agosto
1980.
L'assoluta mancanza di reperti significativi, pur accuratamente ricercati,
e la certezza che la catena incendiva doveva essere collegata ad un
congegno temporizzante, sono i motivi che giustificano, tra le altre
ipotesi possibili, quella dell'innesco chimico come mezzo più
probabilmente usato per innescare la carica esplosa a Bologna il 2 agosto
1980.
Una carica esplosiva racchiusa in un contenitore (lattina di birra da 5
litri) quale quella marca 'Becker' rinvenuta e sequestrata non avrebbe
potuto produrre frammenti e schegge metalliche di dimensioni apprezzabili;
un tale contenitore di lamierino sottile avrebbe aumentata la capacità
distruttiva della carica non per effetto di una partecipazione
dell'involucro esterno al processo di detonazione ma,bensì, per il
conseguimento di una più elevata densità di caricamento rispetto ad una
`carica nuda'; il contenitore tipo lattina di birra non era necessario per
assicurare un più sicuro funzionamento della carica esplosiva; sul piano
strettamente pratico e psicologico, sia per facilitare le operazioni di
trasporto che per favorirne l'occultamento, l'uso di un contenitore del
tipo anzidetto può ritenersi senz'altro utile ed opportuno per contenere
l'esplosivo."
1.3 La testimonianza di Vincenzo Vinciguerra
Il 6 giugno 1984 di fronte al Giudice Istruttore del presente procedimento,
compariva per la prima volta Vincenzo VINCIGUERRA, il quale, in quell'occasione,
si avvaleva della facoltà di non rispondere all'interrogatorio ex art. 348 bis
del Codice di rito.
In seguito, a far tempo dal 20 giugno 1984, il VINCIGUERRA risponderà alle
domande dell'Istruttore.
Il VINCIGUERRA, che si era confessato autore della `strage di Peteano', negherà
esser vero quanto riferito dall'IZZO circa la dissociazione dello stesso
VINCIGUERRA da una pretesa "linea stragista portata avanti da `A.N.'" (cioè
Avanguardia Nazionale); e sosterrà viceversa di essersi dissociato da posizioni
di tipo terroristico proprio nel momento in cui aveva aderito ad Avanguardia
Nazionale; attribuirà tutte le stragi "che hanno insanguinato l'Italia a partire
dal 1969" ad un'unica matrice organizzativa
-rispondente ad una logica secondo cui le direttive partono da apparati inseriti
nelle istituzioni- affermando altresì che in tale "struttura occulta" sono
inseriti, e da molto tempo, "alcuni quadri di Ordine Nuovo del Veneto"; sosterrà
ancora che, dai primi anni '60, "viene portata avanti in Italia una strategia
politica unitaria, la quale si è servita anche delle stragi, ma non solo di
queste, in funzione di potere"; che "il fine politico che attraverso le stragi
si è tentato di raggiungere è molto chiaro: attraverso gravi `provocazioni',
innescare una risposta popolare di rabbia da utilizzare per una successiva
repressione"; e che "in ultima analisi il fine massimo era quello di giungere
alla promulgazione di leggi eccezionali o alla dichiarazione dello stato di
emergenza".
1.4 L'ordine di cattura per calunnia pluriaggravata
nei confronti di Licio GELLI
Il 25 marzo 1985 nel procedimento `della calunnia', il Procuratore della
Repubblica, che fin dal 26/11/1984 aveva spedito a Licio GELLI comunicazione
giudiziaria per il delitto di calunnia pluriaggravata, ordinava la cattura del
suddetto, con la stessa imputazione già contestata al MUSUMECI, al BELMONTE ed
al PAZIENZA. Il provvedimento rimaneva ineseguito. Nella parte motiva dello
steso si fa riferimento, oltre che agli specifici elementi d'accusa già raccolti
a carico dei coimputati, anche alle seguenti ulteriori emergenze: le
testimonianze dei Generali Ninetto LUGARESI e Giulio GRASSINI, del dott. Elio
CIOPPA, del Prof. Ferdinando ACCORNERO e dell'Ing. Francesco SINISCALCHI; la
documentazione proveniente dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla
loggia massonica 'P2'; le dichiarazioni di personaggi di "provenienza eversiva",
quali Mauro ANSALDI, Walter SORDI, Aldo Stefano TISEI, Paolo BIANCHI, Piero
CITTI, Sergio CALORE e Paolo ALEANDRI. Da siffatto compendio probatorio era dato
evincere con evidenza -secondo l'assunto accusatorio- "gli stretti rapporti, le
dirette influenze, la struttura gerarchica che legava, all'epoca dei fatti,
GELLI Licio ai vertici del SISMI ed in particolare ai Generali MUSUMECI e
SANTOVITO; lo stretto collegamento contestuale del GELLI con ambienti stragisti
neri e della malavita organizzata romana; l'antica vocazione golpista del GELLI
testimoniata dal suo coinvolgimento con esponenti `neri' e con aree eversive
coinvolte nel c.d. Golpe BORGHESE; nella strage dell'Italicus, perla quale è
stato anche indicato come persona che tentò di deviare le indagini; nella strage
del 2 agosto, per la quale è già stato raggiunto da comunicazione giudiziaria" .
Si legge ancora nella motivazione dell'ordine di cattura: "appare provato in
atti l'interessamento del GELLI e dei suoi correi teso ad ostacolare le indagini
anche attraverso organi di stampa utilizzando persone del suo `entourage',ad una
delle quali era già ricorso in occasione delle indagini sull' `Italicus' "... e
di deviarle verso false piste estere al fine evidente di alleggerire posizioni
processuali di imputati ovvero di indiziati della strage del 2 agosto, fin nella
immediatezza del fatto, trattandosi di imputati o di indiziati (in specie:
FACHINI, SIGNORELLI, SEMERARI ed altri) in qualche modo collegati con quella
parte dei nostri servizi segreti compromessa con la loggia massonica P2,
collegamenti di cui vi è prova in atti, così come è provata l'esistenza di
rapporti tra vertici eversivi neri, vertici della malavita organizzata romana,
nazionale ed internazionale; vertici di detta loggia massonica e vertici
militari iscritti alla P2;...tale condotta di deviazione delle indagini è
avvenuta all'interno di un processo relativo all'episodio criminoso più grave
mai verificatosi nel nostro Paese, con il concorso decisivo di persone che
avevano il compito funzionale di salvaguardare le istituzioni da quelle forze
eversive con le quali esse viceversa collaboravano; ...tale condotta criminosa,
pervicacemente ripetuta nel corso del processo, ha creato ritardi nelle indagini
relative agli autori di tali fatti delittuosi e tali deliberati depistaggi sono
stati accompagnati dalla diffusione di falsi programmi eversivi al fine di
creare ulteriori allarmi e tensioni nel nostro Paese favorevoli ai loro
programmi antidemocratici;...appare con chiarezza il diretto coinvolgimento del
GELLI nel delitto già contestato agli altri imputati ed il suo ruolo di
ispiratore e regista delle loro attività deviate..."
1.5 Il delitto di calunnia
pluriaggravata
Nella sentenza n. 45 in data 29/7/1985, aprendo la trattazione della
vicenda `Operazione terrore sui treni', ha così scritto la Corte
d'Assise di Roma:
"La diacronica ricostruzione dei fatti, basata su prove documentali e
testimoniali e sulle dichiarazioni degli stessi imputati fa emergere
una macchinazione sconvolgente che ha obiettivamente depistato le
indagini sulla strage di Bologna. Sgomenta che forze dell'apparato
statale, sia pure deviate, abbiano potuto così agire, non solo in
violazione della legge, ma con disprezzo della memoria di tante vittime
innocenti, del dolore delle loro famiglie, e con il tradimento delle
aspettative di tutti i cittadini a che giustizia si facesse."
La cosiddetta `Operazione terrore sui treni' non è che un capitolo
delle molteplici manovre poste in essere da spezzoni deviati degli
apparati di sicurezza, a copertura dei reali autori dell'attentato del
2 agosto 1980. Ha scritto il Giudice Istruttore:
"L'accertamento della verità opera di per sé sempre difficoltosa, è
stato in questo processo ostacolato in ogni modo, poiché le menzogne,
gli inquinamenti e le congiure di ogni genere hanno raggiunto un
livello talmente elevato da costituire una costante. Il compito del
Giudice Istruttore mai come in questo caso è apparso improbo e, sia
consentito dirlo, contrastato da manovre tali da suscitare profonda
amarezza. Ai problemi, già di per sé estremamente complessi, che
discendono dal tipo stesso di delitto per il quale si procede si sono
aggiunti infatti comportamenti, di cui solo a distanza di anni è stato
possibile appurare l'effettiva portata, tesi ad impedire l'accertamento
della verità attraverso il ricorso ad una tecnica ben precisa:
1) fornire ai Magistrati materiale probatorio inquinato;
2) demolire la loro immagine attraverso ben orchestrate campagne di
stampa;
3) fomentare dissidi e fratture all'interno degli ambienti giudiziari
bolognesi sfruttando gli inevitabili limiti, le contraddizioni e la
disastrosa situazione organizzativa esistenti.
Tali comportamenti hanno contrassegnato pesantemente l'andamento del
processo e certamente impedito maggiori progressi.
1.6 La `pista libanese'
E' dimostrabile che l'appunto trasmesso il 30/1/1981 -di cui si è detto sub
1.2.3)- concernente le risultanze degli "accertamenti condotti dal SISMI", è
frutto di manipolazione, ed era dotato di elevato potere inquinante. Emergeva in
esso, per la prima volta, il nome di `Alfredo', mai citato in precedenza. Si
potrebbe obiettare che era proprio quello del 30 gennaio il primo appunto con
cui, da parte del SISMI, si riferivano notizie in ordine alla pista libanese.
Senonché, tali notizie erano già in possesso del Servizio sin dal 1° novembre
1980. Di fronte a siffatto rilievo,il Servizio non trovò miglior giustificazione
della seguente : "...il periodo dal novembre '80 al gennaio successivo è stato
necessario per ulteriori approfondimenti delle notizie con riscontri anche in
loco." Intanto non si comprende perché la notizia non potesse essere inoltrata
immediatamente, con riserva di svolgere ulteriore attività investigativa di
verifica. Poi, quali siano stati gli approfondimenti, non è dato capire, atteso
che le notizie trasmesse alla fine del gennaio '81 sono le medesime che emergono
dall'appunto redatto a seguito dello `interrogatorio' dei "due Tedeschi" da
parte di un funzionario del SISMI che -si vedrà- era il Col. Stefano GIOVANNONE.
Va rilevato che il nome `Alfredo', riferito ad un personaggio che non è mai
stato possibile identificare, era uno dei falsi nominativi usati da Stefano
DELLE CHIAIE. Inoltre, mentre le prime dichiarazioni di ABU
AYAD avevano fatto riferimento ad episodi risalenti ad undici mesi addietro,
nell'appunto si posticipavano i fatti al luglio del 1980, in epoca
eloquentemente prossima alla strage della stazione di Bologna;si indicavano
quindi i luoghi di provenienza degli Italiani in addestramento e si faceva cenno
di esplosivi, specificandone il tipo. Significativamente -come s'è visto in
narrativa- le indagini disposte per addivenire all'identificazione dei Tedeschi
che avrebbero fatto le presunte rivelazioni e degli Italiani presenti in Libano
davano esito negativo. Peraltro, il 29 aprile dell'81 fu comunicato che le
notizie di cui all'appunto in questione erano state acquisite sin dal 1°
novembre 1980, a seguito di colloquio diretto con i Tedeschi, ma che il contatto
era avvenuto tramite intermediari e non erano noti né le generalità né il
recapito dei due.
Si è visto ancora che, a seguito delle notizie di stampa diffuse a proposito del
viaggio di parlamentari italiani in Libano e del contenuto di quanto loro
riferito da ABU AYAD, era stato interpellato il SISDE circa eventuali contatti
fra il Servizio stesso e l'OLP; e che la risposta era stata negativa.
Osserva il Giudice Istruttore come, già dalla fine dell'80, fosse stato
possibile acquisire, per altra via, la notizia che vari neofascisti italiani
ricercati avevano trovato rifugio in Libano , e come, nel giro di qualche mese,
si fosse venuta tracciando una mappa discretamente precisa della situazione dei
neofascisti che si addestravano nei campi falangisti. Appare dunque sorprendente
la constatazione della diversità dei risultati: mentre i giudici, stando in
Italia, sia pure con difficoltà, pervenivano ad accertare con precisione
l'identità dei rifugiati in Libano, tale identità sarebbe stata sconosciuta al
SISMI, che pure disponeva di un osservatorio privilegiato a Beirut, ed agli
stessi Palestinesi. La cosa appare del tutto comprensibile, una volta
individuata la tecnica adottata per il confezionamento delle informative:
tecnica consistente nell'indicazione di circostanze vere (nel caso di specie,la
presenza di Italiani in Libano) per catturare l'attenzione degli inquirenti, ma
inserite in un contesto falso e fuorviante.
Non mancò, ad alimentare la pista, il supporto giornalistico: si è dato conto
dell'articolo comparso il 23/3/1981 sul settimanale `Panorama'. Quanto
all'individuazione di un flusso di notizie fra i vertici deviati del SISMI e
l'autore dell'articolo, ha rilevato l'Istruttore che nel brano di stampa si fa
cenno anche del `Vmo', formazione paramilitare indicata dal SISMI in informative
depistanti.
A seguito delle notizie di stampa, il Giudice Istruttore si rivolse all'autorità
giudiziaria della Germania Federale, perché provvedesse ad interpellare i
quattro Tedeschi di cui era stato riportato il nominativo, onde saggiare la
fondatezza delle notizie pubblicate.
Si è visto ancora che, il 7 maggio, facendo riferimento alla nota CESIS del 29
aprile, l'Istruttore si era rivolto a tale Comitato, perché provvedesse ad
interessare il SISMI, al fine di raccogliere notizie utili per l'identificazione
dei due Tedeschi, dei loro intermediari, e dei cittadini italiani che avevano
frequentato nel corso del 1980 il campo di Aqoura; e che soltanto il 9 giugno
venne trasmesso un appunto SISMI in cui si fornivano vaghi elementi di
identificazione dei due Tedeschi, consistenti in una descrizione esteriore, con
l'aggiunta di qualche superficiale notazione psicologica.
Dietro le quinte, si agiva in perfetta malafede. E' emerso, infatti, a distanza
di anni, attraverso l'interrogatorio ex art. 348 bis C.P.P. del Col. Stefano
GIOVANNONE -dalla morte soltanto sottratto alle sue responsabilità penali- che
il SISMI era perfettamente a conoscenza dell'identità delle persone cui si
riferiva l'intervista di ABU AYAD. Ebbe infatti a dichiarare il GIOVANNONE:
"...effettivamente ABU AYAD rilasciò l'intervista a Rita PORENA perché aveva un
rapporto di buona conoscenza con la giornalista che all'epoca operava presso
l'ambasciata italiana a Beirut. E' vero che ebbi la possibilità di interrogare
due Tedeschi, i cui nomi ora non ricordo, ma che sono senz'altro due dei quattro
fermati dai Palestinesi all'aeroporto di Beirut..." I Tedeschi che sarebbero
stati `interrogati' dal GIOVANNONE erano dunque due giovani facenti parte del
quartetto indicato nell'articolo di `Panorama' del marzo, il cui nominativo era
noto al SISMI già da tempo (10), e, verosimilmente, dall'epoca della loro
`cattura'. Le dichiarazioni del GIOVANNONE sono valse a far chiarezza in ordine
alla conoscenza dell'identità dei giovani. Eppure ancora alla data del9/6/1981
venivano fatti pervenire soltanto vaghi elementi di identificazione di cui il
SISMI era in possesso almeno dal 1° novembre 1980.
L'identità dei due fu accuratamente sottaciuta per impedire agli inquirenti di
risalire alla fonte primigenia e di scoprire sin dall'inizio che l'intera
operazione consisteva in una manovra propagandistica. Nel medesimo
interrogatorio di cui si è testé fatto cenno, il GIOVANNONE ebbe ancora a
riferire: "...che l'intera operazione fosse frutto di una manovra
propagandistica dei Palestinesi fu da me esplicitamente affermato nel
trasmettere al Servizio gli interrogatori di cui ho detto..." Senonché, l'
avvertimento mai era emerso dagli atti del SISMI; né mai tale valutazione fu
esposta agli inquirenti. Soggiunge l'Istruttore che solo alla fine, e dopo varie
insistenze, fu adombrata la possibilità che la notizia fosse appunto frutto di
manovre propagandistiche. Per meglio comprendere i fatti, occorre a questo punto
aprire una parentesi. Già nell'intervista di ABU AYAD al Corriere del Ticino si
riferiva che i Tedeschi del `Gruppo HOFFMANN' si erano addestrati nei campi
falangisti. Ora, la Polizia tedesca, nell'estate del 1981, fuin grado di
comunicare al nostro Ministero dell'Interno, il quale ne riferì al Giudice
Istruttore, che il gruppo in questione, formato dall'HOFFMANN e da altri tredici
elementi , era stato addestrato in un campo di `Al-Fatah' e messo al corrente
dei "compiti logistici" della medesima organizzazione. L'HOFFMANN aveva preso
contatti con l'OLP, in vista dell'addestramento sin dal gennaio '80. I giovani
che poi furono indicati come catturati il 24 settembre, erano in realtà nel
campo palestinese, volontariamente, sin dal 30 luglio. Ora, che il 24 settembre
essi siano stati fermati dagli stessi Palestinesi all'aeroporto della capitale
libanese (13) - evidentemente mentre tentavano di allontanarsi- e ricondotti al
campo, è ben possibile; ma non è certamente vero quanto risulta dall'articolo
comparso nel marzo su `Panorama': cioè che i quattro sarebbero stati catturati a
fine agosto, appena usciti dai campi falangisti.
Il GIOVANNONE, dal suo osservatorio privilegiato di Beirut, al centro di
un'efficiente rete informativa ed in contatto con i personaggi chiave della
vicenda, non poteva non sapere tutto ciò. Invero, il Col. GIOVANNONE,
nell'appunto poi acquisito a seguito del suo interrogatorio, aveva
riferito d'aver appreso dai Tedeschi citati nell'intervista
di ABU AYAD le notizie che furono poi trasfuse nell'appunto allegato alla nota
del 30/1/1981. Poiché lo stesso GIOVANNONE riferisce che gli `interrogati'
facevano parte del gruppo dei `fermati' del 24 settembre, egli finisce con
l'ammettere, implicitamente, d'aver sempre saputo che il quartetto si trovava,
già prima, presso i Palestinesi. E il GIOVANNONE sapeva che neppure prima i
quattro -come gli altri del `Gruppo HOFFMANN'- si trovavano nel campo
palestinese per essere stati catturati: egli ha ammesso -lo si è visto- d'esser
stato a conoscenza del fatto che i Palestinesi venivano imbastendo una manovra
propagandistica.
Le menzogne e la reticenza hanno ispirato la condotta del
SISMI dal primo all'ultimo atto della pista libanese. Non deve sfuggire
l'esordio: mentre il SISDE, nella nota del 9/10/1980, aveva riferito che,
attraverso una fonte di elevato livello, era sembrata emergere la conferma delle
dichiarazioni attribuite ad ABU AYAD, ancora alla data del 31/10/1980 veniva
fornita agli inquirenti la notizia che il SISMI non era mai stato messo al
corrente del contenuto delle dichiarazioni rese dal `leader palestinese':
notizia semplicemente risibile, se si pensa, da un lato, ai buoni rapporti da
sempre intercorsi tra il GIOVANNONE ed i Palestinesi, e, dall'altro, ai rapporti
intercorsi tra lo stesso GIOVANNONE e la giornalista Rita PORENA (15). Va
ricordato, in proposito, che alla nota del 30/10/1980 erano allegati vari
documenti. Fra essi, note di agenzie giornalistiche, italiane e straniere, dalle
quali emerge che il `leader' palestinese aveva spiegato che al Governo Italiano
non erano ancora state fornite le notizie in suo possesso, per via della
mancanza di regolari canali diplomatici e di coordinamento a livello dei servizi
di sicurezza. Ma, fra gli allegati, figurava anche una dichiarazione dello
stesso ABU AYAD, acquisita e trasmessa per asseverare l'assunto del SISMI. La
singolarità non era sfuggita al PUBBLICO MINISTERO, che, nella missiva del 4
novembre, aveva sottolineato l'importanza di accertare per
quali canali la dichiarazione di ABU AYAD fosse stata
acquisita. Ad ogni buon conto -secondo le stesse informative provenienti dal
SISMI- alla data del 1° novembre le `fonti' tedesche sarebbero state presentate
a funzionari del Servizio, per essere interrogate.Il fatto è che ABU AYAD e
Stefano GIOVANNONE, per porsi,all'occorrenza, in contatto, disponevano, se non
di altri canali, almeno del tramite certo della PORENA: è noto -come s'è vistoattraverso
il Gen. NOTARNICOLA, il rapporto, almeno di conoscenza, tra il
funzionario del SISMI e la giornalista; ed è noto, attraverso l'interrogatorio
dello stesso GIOVANNONE, il rapporto di buona conoscenza fra la donna ed il
`leader palestinese'.
Né deve sfuggire l'ultimo intervento ufficiale sulla pista libanese da parte del
SANTOVITO, il quale, fugacemente rientrato in servizio per riordinare le carte,
nel medesimo rapporto di cui si è già fatto cenno sub 1.3.7) così riassumeva
l'intera vicenda: "a seguito di richiesta della Procura della Repubblica di
Bologna n. 2117/A/80 R.G.P.M. del 20/9/1980, in relazione a dichiarazioni fatte
alla stampa dal noto ABU AYAD in cui, tra l'altro, si asseriva che le Autorità
Italiane erano state informate preventivamente di un possibile progetto
criminoso ad opera di estremisti di destra addestrati in campo falangista in
Libano, fu appurata l'infondatezza di tale ultima
affermazione che, peraltro, venne smentita, sempre a mezzo stampa, dallo stesso
ABU AYAD. Tali risultanze furono
riferite, per il tramite del CESIS, con foglio nr.
2113.13/714 in data 31/10/1980;
- le ricerche circa l'addestramento di estremisti di destra nel campo falangista
subirono approfondimenti che portarono ad acquisire le dichiarazioni di due
cittadini tedeschi. Costoro fornirono notizie sugli italiani frequentatori del
campo di addestramento di MAIRUBA situato nella zona cristiana del Libano.
Da tali dichiarazioni si acquisì che:
- gli italiani presenti nel luglio del 1980 nel campo di addestramento erano
cica 6-8 provenienti probabilmente da Palermo, da Bologna (due), e Milano;
- il capo del gruppo italiano era certo `Alfredo' probabilmente bolognese, alto
1,75-1,80, snello curato, ben rasato, baffi neri e folti; parlava l'inglese;
- detto `Alfredo' in un discorso di commiato avrebbe affermato di voler tradurre
presto in pratica gli insegnamenti ricevuti e, in tale contesto, avrebbe citato
Bologna quale esempio di città `in mano ai comunisti', e, quindi, di situazione
da combattere.
Le suddette risultanze vennero inviate al CESIS in data 23/1/1981 con foglio n.
651/30-G/053;
- nel contesto dello specifico accertamento si inserirono altre dichiarazioni
che l'ABU AYAD aveva rilasciato a parlamentari italiani recatisi in Libano nel
marzo del 1981. Tali dichiarazioni (riportate dalla stampa) indicavano
nuovamente possibili connessioni degli italiani addestrati in campo falangista
(non più MAIRUBA ma AQURA) con la strage del 2/8/1980 e la presenza di un `posto
di blocco' costituito da italiani in località prossima a Tel el ZAATAR. Nel
mentre le prime affermazioni sostanzialmente ricalcavano quanto già acquisito e
riferito al CESIS, per verificare la fondatezza dell'indicazione circa
l'esistenza di un `posto di blocco' gestito da italiani, se ne richiesero le
prove che non furono mai fornite. Ciò lasciò intendere che l'affermazionefosse
destituita di fondamento. Nel senso venne informato in data 7/3/1981 il CESIS
con foglio n. 2334/30-G/053;
- su richiesta della S.V., pervenuta dal CESIS venivano
fornite tramite quest'ultimo con foglio n. 3025/30/G/053 del 17/4/1981
precisazioni sulla vicenda;
- le notizie dei due tedeschi erano state acquisite il 1°/11/1980;
-funzionari del SISMI avevano avuto un colloquio diretto con i due tedeschi ma
il contatto era stato stabilito tramite intermediari;
-le generalità ed il recapito dei due tedeschi non erano noti;
- i cittadini tedeschi fermati il 24/9/1980 da elementi dell'OLP mentre erano in
procinto di lasciare Beirut erano: Peter HAMBERGER; Steffan DUPPER; Abfreid
HEPP; Kap Uwe BERGMAN.
Al riguardo venne altresì trasmessa la traduzione di un articolo apparso sul
`THE TIMES' del 19/11/1980 che
presentava un quadro articolato ed interessante della vicenda;
- sulla scorta di quanto acquisito dal Servizio il Comando
Generale Arma Carabinieri in data 9/5/1981, ipotizzò che il sedicente `Alfredo'
potesse identificarsi in FORCILLO
Alfredo dimorante in Teramo o in Alfredo RAIMONDI MOLINARI entrambi noti alla
S.V.;
-in relazione alle ripercussioni in ambienti falangisti sull'arresto" (sic) "del
noto CAMILLE TAWIL" (16) "sono stati raccolti elementi sia a seguito di colloqui
con esponenti delle Forze Libanesi che tramite il Servizio Collegato tedesco. Il
complesso di tale attività è stato sintetizzato in informativa inoltrata al
CESIS in data 8/7/1981 con foglio n. 324/30-G/053.
Infine, da accurati e più approfonditi accertamenti, è emerso che:
- i due cittadini tedeschi presentati a funzionari del SISMI in data 1°/11/1980,
non facevano parte del gruppo dei quattro tedeschi catturati dall'OLP il
24/9/1980 in Beirut;
- il gruppo dei quattro è stato rilasciato. Due di essi OD FRIED e Peter
HAMBERGER sono stati tratti in arresto nella R.F.G. perché accusati di altri
reati."
Occorre ricordare che, nell'appunto trasmesso il 30/1/1981, si affermava che le
notizie di cui all'appunto stesso, raccolte dal SISMI, provenivano "dai due
tedeschi citati nell'intervista" . Una volta posta tale identità tra le fonti di
ABU AYAD e quelle del Servizio, si comprende la preoccupazione del Servizio
stesso -ad evitare un macroscopico anacronismo- di escludere i Tedeschi
`interrogati' dal novero dei fermati in data 24 settembre. Ciò che riesce
singolare -e involontariamente umoristico- è che si faccia discendere tale
esclusione da "accurati e più approfonditi accertamenti", quando, se identiche
fossero
state le fonti di ABU AYAD e del SISMI, sarebbe stata all'uopo più che
sufficiente la consultazione di un comune calendario. Naturalmente, il pericolo
dell'anacronismo in tanto sorgeva, in quanto, ancora alla data del 7/8/1981, il
SANTOVITO si ostinava ad indicare l'HEPP, l'HAMBERGER, il DUPPER ed il BERGMAN
come catturati dall'OLP il 24 settembre, e dunque non precedentemente presenti
presso campi palestinesi.
In buona sostanza -come ha rilevato l'Istruttore, e prima di lui il PUBBLICO
MINISTERO- la tecnica utilizzata per la `gestione' della pista libanese ricalca
schemi che -lo si vedrà- sono tipici dell'organizzazione `piduista' infiltrata
nei servizi di sicurezza. La tecnica, abbondantemente
collaudata, consiste in questo: far pervenire al magistrato
una massa di informazioni di difficile approfondimento e che
lo costringono ad impegnarsi in estenuanti, quanto improduttive ricerche; dosare
attentamente e per gradi successivi le informazioni, verificando di volta in
volta la `presa' delle notizie fornite, e aggiungendo di volta in volta
particolari; orchestrare una campagna di stampa che
valorizzi gli elementi offerti, svalutando quelli acquisiti sino a quel momento
dal giudice; inserire nelle informative fatti veri e falsi, ovvero elementi in
sé veri, ma tra loro falsamente collegati, costringendo il magistrato a
percorrere la pista indicata, lungo la quale rinverrà precisi riscontri, senza
mai pervenire ad alcun risultato utile.
Per quanto attiene, specificamente, alla pista libanese, l'esser stata
puntualmente adottata la tecnica consueta emerge da quanto segue: è vero che in
Libano si addestravano neofascisti italiani e neonazisti tedeschi del gruppo
HOFFMANN; è falso il collegamento operato tra questo dato, in sé veritiero, e la
strage di Bologna: collegamento per il quale non è stato rinvenuto alcun
riscontro; è falsa
l'indicazione del sedicente Alfredo, persona della quale non è stata trovata
alcuna traccia, che avrebbe indicato Bologna come obiettivo da colpire; è falso
che i membri del `Gruppo HOFFMANN si siano addestrati in campi falangisti; ed è
falso anche che Tedeschi ed Italiani si siano addestrati nello stesso campo,
poiché, mentre è stato accertato dalla Polizia
della Germania Federale che i primi si trovavano, appunto, in un campo di `Al-
Fatah', sappiamo da Walter SORDI che il gruppo dei neofascisti italiani si
addestrava presso i Falangisti in una zona presso Beirut Est.
Le manovre poste in essere da chi agiva dietro le quinte non possono qui essere
giustificate -come in altri casi si è preteso di fare- adducendo che si sarebbe
trattato di un tentativo, sia pure forzato e maldestro, di offrire in qualche
modo una risposta alle sollecitazioni che venivano dagli uffici giudiziari
bolognesi: in questo caso, l'iniziativa è partita dal Servizio, che ha operato
come organo di disinformazione. E la disinformazione ha sortito i suoi effetti:
la pista suggerita è stata effettivamente battuta dall'Istruttore, che è stato
costretto a distogliere l'attenzione dai personaggi chiave dell'indagine,
sprecando tempo ed energie. Al tempo stesso -si osserva nel
provvedimento di rinvio a giudizio- il Col. GIOVANNONE,
figura centrale nell'ambito delle relazioni intessute nello
scacchiere mediorientale, veniva acquisendo titoli di merito
presso l'OLP. Il funzionario del SISMI assecondò la manovra propagandistica
dell'OLP volta ad accreditare il coinvolgimento falangista nella strage di
Bologna. Ma ciò, da altro angolo visuale, andava letto come riferibilità
dell'attentato al terrorismo internazionale. L'avere la morte sottratto il
GIOVANNONE alle sue responsabilità penali non significa, naturalmente, che le
surriferite circostanze non debbano essere valutate nel quadro complessivo degli
elementi a carico degli odierni imputati. E' necessario, in proposito, fermarsi
a riflettere su talune circostanze. In primo luogo, la pista libanese si
inserisce coerentemente in una più vasta ed articolata manovra depistante, le
cui ramificazioni convergono tutte verso il filone del terrorismo
internazionale, alternativo a quello delle formazioni terroristiche neofasciste
italiane. E' dato cogliere punti di contatto e di incrocio fra la pista libanese
ed altre piste lanciate dalle varie informative provenienti da MUSUMECI e soci:
si è già fatto cenno -da un lato- della presenza della formazione paramilitare
`Vmo' tanto nell'articolo di `Panorama' del marzo '81, con riferimento al
Libano,quantoo in altre informative;va rilevato, dall'altro, che il nominativo
del tedesco BEHELE, presente in Libano e catturato dai Falangisti, figura
-indicato tra i responsabili della strage- anche nel cosiddetto `appunto
MUSUMECI', cioè nell'informativa consegnata `brevi manu' dal MUSUMECI al Giudice
Istruttore nel gennaio '81: ciò a riprova, se pure ve ne fosse bisogno, del
fatto che le notizie provenienti da Beirut, e quindi dal GIOVANNONE, furono
utilizzate in funzione di sviamento delle indagini in ossequio ad un disegno
unitario. Va poi ricordato che il GIOVANNONE ha ammesso d'esser stato
consapevole fin dall'inizio di trovarsi di fronte ad una manovra propagandistica
dell'OLP. Peraltro, l'internità del GIOVANNONE, con elevato rango, rispetto al
gruppo di personaggi dai quali è promanata la macchinazione posta in essere per
depistare gli inquirenti può essere desunta anche da un ulteriore elemento preso
in esame dalla Corte d'Assise di Roma nella sentenza del 29/7/1985. Scrive in
proposito il giudice romano, nel passare in rassegna alcuni
documenti di pugno del PAZIENZA: "...in un altro documento
si fa cenno alle finalità operative di un ufficio del Servizio da aprirsi in via
Germanico, dietro lo schermo di una società finanziaria e di assistenza
aziendale, che avrebbe dovuto svolgere, con autonoma disponibilità di fondi,
`operazioni speciali', `distaccate' gerarchicamente dalle `divisioni' del SISMI
e su cui in particolare si sarebbero dovute accentrare le seguenti operazioni:
a) Rapporti con la stampa e il mondo politico.
b) Rapporti con Z1 e Z2.
c)Rapporti con il mondo industriale, finanziario ed imprenditoriale.
d) Operazioni speciali preventivamente concordate con il
Direttore e distaccate gerarchicamente dalle Divisioni. I risultati raccolti e
sintetizzati saranno successivamente presentati al Direttore che ne farà l'uso
voluto.'
Al suddetto ufficio avrebbero fatto riferimento, dal punto
di vista operativo: `P.M, S.G., DM, V.A., F.P., D.C.'."
Individuare i nominativi che si celano sotto le varie iniziali non è
difficoltoso per chi conosca la composizione dei vertici del Servizio Segreto
militare e l'identità dei personaggi che vi gravitavano attorno all'epoca dei
fatti. Qui basti osservare che, se P.M. sta ad indicare Pietro MUSUMECI e F.P.
Francesco PAZIENZA (o Francesco POMPO'), S.G. altri non è che Stefano
GIOVANNONE.
Il Giudice Istruttore ha posto efficacemente in rilievo la pesantezza del
condizionamento subito dall'indagine per effetto delle manovre inquinanti di cui
si è detto. Occorre ricordare che furono sostanzialmente `sponsorizzati' e si
svolsero sotto la regia del SISMI anche i due viaggi in Libano dell'Istruttore
di cui si è fatto cenno in narrativa, l'ultimo dei quali ebbe luogo nel novembre
del 1981: viaggi che non potevano, evidentemente, sortire alcun utile risultato
istruttorio. Era noto al GIOVANNONE -si torna a ripeterlo- chefosse stata posta
in essere da ABU AYAD una manovra propagandistica: manovra che il SISMI deviato
assecondò; né poteva sfuggire, a chi disponeva di un osservatorio privilegiato
nella capitale libanese, che l'iniziativa adottata dai Falangisti nel giugno del
1981 altro non era che una contromanovra, con la quale, approfittando della
cattura di due neonazisti del gruppo HOFFMANN che si erano addestrati nel campo
di Bir Hassan, si veniva gratuitamente accusando ABU AYAD di coinvolgimento
nelle stragi di Bologna e di Monaco. Conclusivamente: se il SISMI avesse
prestato la dovuta collaborazione, mettendo a disposizione del giudice, in forma
genuina, il patrimonio informativo di cui era in possesso, non sarebbe nata e
non si sarebbe sviluppata una pista libanese; opportunamente filtrate, secondo
la competenza funzionale del Servizio, le notizie provenienti dal Libano
sarebbero apparse immediatamente agli inquirenti per quello che erano: un
balletto di accuse infondate e di ritorsioni altrettanto gratuite, mere
espressioni di propaganda, volte al reciproco discredito, promananti dalle
opposte fazioni in lotta.
1.7 Licio Gelli
Licio GELLI, a partire dalla metà degli anni '70, si pose al centro di una
strategia -cosiddetta `del controllo'- tendente a sottrarre il potere alla
comunità nazionale, politicamente intesa, ed a svuotare i contenuti sostanziali
della Costituzione, mediante un processo di infiltrazione nei gangli vitali
delle Istituzioni;
-strumento principe del processo di occupazione delle Istituzioni dall'interno
fu la Loggia `P2', sulla quale il GELLI venne acquistando un potere
incondizionato;
-oggetto privilegiato d'infiltrazione furono gli apparati militari, fra i cui
alti gradi le affiliazioni furono massicce, nonché, precipuamente, i servizi di
sicurezza;
-degli apparati di sicurezza, il GELLI, dopo avervi
assunto, pur senza alcuna veste ufficiale, una posizione di assoluto rilievo già
nella prima metà degli anni '70,
finì poi per divenire, in epoca più recente, l'occulto `dominus';
-il prevenuto si mosse, con ruolo eminente, negli ambienti coinvolti nei
sussulti `golpistici' dei primi anni '70;
-nella primavera del '74, in un'epoca in cui -come emerge dai contenuti della
riunione di Willa Vanda, dell'autunno 1973- precedenti propensioni più
schiettamente `golpistiche' venivano già digradando verso ipotesi di involuzione
autoritaria sostenuta da ambienti militari, il GELLI finanziò la banda armata
neofascista di Augusto CAUCHI;
-vi sono `cointeressenze' -nei termini di cui si è detto- fra Licio GELLI ed un
terrorista `nero' a tempo pieno come Valerio FIORAVANTI;
-a partire da epoca oramai remota, all'interno di quegli ambienti militari e
degli apparati di sicurezza nei quali il ruolo dell'imputato veniva assumendo
importanza via via crescente, e segnatamente da parte di personaggi che sono
poi risultati direttamente collegati al GELLI attraverso il vincolo
dell'affiliazione alla `P2', sono state poste
in essere condotte deviate di favoreggiamento di esponenti dell'estremismo
`nero' e di sviamento ed intossicazione delle indagini relative a gravissimi
delitti commessi da eversori neofascisti
Con riferimento ai `riguardi' sovente usati da spezzoni deviati degli apparati
di sicurezza nei confronti di estremisti `neri', si è già fatto cenno, sub
2.4.4.2), del progetto, coltivato dal MALETTI, dal LABRUNA e dal GIANNETTINI, di
far evadere Angelo VENTURA dal carcere di Monza. Tale progetto, risalente al
gennaio del 1973, si inquadra evidentemente in quello, più vasto -comprendente
anche la fuga del FREDA- al quale il LABRUNA volle interessare il DELLE CHIAIE
verso la fine del '72. Ricorda Vincenzo VINCIGUERRA (cfr. EB, V3, C76, pp. 47-
48) che, proprio nel 1973, fu contattato da Delfo ZORZI, perché aiutasse il
FREDA -evidentemente una volta che fosse stato fatto evadere- ad attraversare
clandestinamente il confine fra l'Italia e l'Austria. Il progetto abortì.
Miglior sorte ebbe Marco POZZAN, che poté sottrarsi ai provvedimenti restrittivi
emessi a suo carico nel procedimento per la `strage di Piazza Fontana', grazie
ai soliti MALETTI e LABRUNA. Il latitante POZZAN fu ospitato negli uffici del
S.I.D. di via Sicilia in Roma, dotato di un passaporto con false generalità e
fatto accompagnare in aereo in Ispagna (cfr. AA, V6, C40, p720), dove finirà
anch'egli per gravitare nell'orbita del DELLE CHIAIE.
- Paolo SIGNORELLI, del cui percorso eversivo si è detto ampiamente, già
"fautore di una linea politica che
prevedeva l'appoggio dei militari" e "favorevolissimo ad un intervento
militare...creato da cause destabilizzanti", è stato da data remota in rapporto
di collaborazione con
ambienti dell'Arma risultati poi collegati al GELLI
(tramite il piduista Col. CORNACCHIA) e con apparati di
sicurezza, per conto dei quali ebbe ad effettuare apprezzati lavori di
schedatura;
-Massimiliano FACHINI, personaggio la cui vocazione dinamitarda ed eversiva
risale ad anni lontani e trova da ultimo espressione nella strage del 2 agosto
1980, è entrato a sua volta in contatto, sempre in anni lontani, con ambienti
del S.I.D., e segnatamente con Guido GIANNETTINI e con quell'onnipresente Cap.
LABRUNA che, assieme al suo diretto superiore Gen. MALETTI, risulterà poi
iscrittto nelle liste di Castiglion Fibocchi;
-Fabio DE FELICE, già elemento di raccordo fra ambienti militari ed eversione di
destra, tese a porsi, tramite l'ALEANDRI, in rapporto di collaborazione col
GELLI; contrario alla lotta armata contro il sistema, teorizzava invece un uso
del terrorismo inteso da un lato come strumento per incutere paura e creare
consenso, e finalizzato, dall'altro, alla stabilizzazione di quel potere reale
al quale si proponeva di accedere ed al quale la sua attenzione era
costantemente rivolta; faceva
comprendere all'ALEANDRI come la banda armata fosse
soltanto uno degli aspetti di un più vasto ed articolato disegno, nell'ambito
del quale gli attentati potevano fungere da merce di scambio per ottenere altri
agganci o condizionare delle scelte;
-Aldo SEMERARI, personaggio contiguo allla componente `ordinovista' della
contestata associazione e collocantesi all'incrocio fra formazioni
dell'eversione di destra, ambienti della criminalità organizzata e frange degli
apparati di sicurezza, entrò direttamente in contatto con Licio GELLI;
- il SIGNORELLI, il FACHINI, il DE FELICE ed il SEMERARI hanno vissuto, in anni
ormai prossimi alla strage di Bologna, la comune esperienza eversiva di
Costruiamo l'Azione, ed i primi due hanno avuto ruolo di comprimari all'interno
della armata nella cui progettualità viene a collocarsi l'attentato del 2 agosto
1980;
-l'ALEANDRI ed il CALORE si allontanarono dal DE FELICE, quando cominciarono a
sospettare che la loro azione fosse stata strumentalizzata ed arrivarono ad
accarezzare l'idea
di sopprimere il GELLI; nella riunione che segnò il
definitivo distacco,il DE FELICE apostrofò il CALORE, nei termini che si son
visti, alla presenza del SEMERARI, del FACHINI e del SIGNORELLI;
- Stefano DELLE CHIAIE, già legato all'ambiente `golpista' di Junio Valerio
BORGHESE, già sicuro punto di riferimento in Ispagna di una molteplicità di
personaggi provenienti da esperienze stragiste, già al centro del tentativo di
riunificazione di Avanguardia Nazionale ed Ordine Nuovo, è stato poi impegnato
in prima persona nella campagna di arruolamenti di giovani terroristi lanciata
dai vertici avanguardisti a far tempo dalla fine del '79; ha coordinato le
attività dei vari TILGHER, BALLAN, MANGIAMELI; è stato in collegamento con
ambienti dei servizi segreti italiani (e segnatamente col solito Cap. LABRUNA),
e non solo italiani; sotto l'ala protettrice di quegli stessi ambienti militari
e dei servizi segreti argentini presso i quali enorme era l'influenza del GELLI,
ha cominciato dapprima a prosperare in quel paese, finendo poi, dopo che i
militari argentini avevano prestato
appoggio esterno al colpo di Stato boliviano dell'80, per
ricoprire in Bolivia addirittura una carica ufficiale presso lo Stato maggiore
dell'esercito; è stato in contatto diretto (almeno telefonicamente, per quanto
emerge dagli atti) con lo stesso Licio GELLI;
-il TILGHER ed il BALLAN, legati a doppio filo al DELLE CHIAIE da epoca assai
risalente, si collocano entrambi al centro della campagna di arruolamenti
promossa daivertici avanguardisti, diretta all'incanalamento ed alla
strumentalizzazionedell'azione armata degli ambienti giovanili dell'estremismo
neofascista
Sulla scorta del complessivo quadro probatorio, tirando le fila, si deve
affermare che:
- anche dopo l'evoluzione che si registra nella strategia gelliana attorno alla
metà degli anni '70,non viene meno, ma piuttostosi intensifica, la direttrice
della penetrazione e controllo degli apparati militari e di sicurezza;
- come era accaduto per le condotte deviate della prima metà degli anni '70
(depistaggi, connivenze, favoreggiamenti), allo stesso modo, all'indomani della
strage del 2 agosto 1980, la complessa e pervicace manovra
di intossicazione processuale in favore degli ambienti dell'eversione
neofascista raggiunti dalle prime indagini -ambienti nei quali si annidavano i
responsabili dell'attentato- fu posta in essere, dall'interno di settori di
quegli apparati, da uomini risultati poi legati al GELLI;
- nella protezione accordata all'eversione neofascista è dunque individuabile
una linea di continuità, che non risente dell'adeguamento della strategia
gelliana ai tempi nuovi: che si perpetua, cioè, anche dopo l'evoluzione di
propensioni più marcatamente `golpistiche' verso il nuovo obiettivo
dell'occupazione delle Istituzioni dall'interno;
-tale linea di continuità è riscontrabile in una fitta trama di rapporti tessuta
in anni lontani e rinsaldatasi nel tempo: si pensi al ruolo del Gen. PALUMBO
nelle deviazioni relative alla `strage di Peteano', alla sua affiliazione alla
loggia del GELLI sin dal 1972 (anno in cui quella strage fu perpetrata), ai suoi
rapporti extragerarchici col MUSUMECI nell'ambiente della Divisione
`Pastrengo', alla presenza di entrambi nella riunione di `Willa Vanda' nel '73,
all' `episodio ZICARI' del '74 (che vede di nuovo protagonista il PALUMBO), e,
da ultimo al ruolo del piduista MUSUMECI -dall'interno del SISMI del piduista
SANTOVITO- nelle deviazioni relative alla strage del 2 agosto 1980;
-le protezioni, e la loro reiterazione ancora in occasione dei fatti che qui si
giudicano, attestano, quantomeno, la strumentalità -perdurante sino all'epoca
cui l'imputazione si riferisce- dell'azione eversiva odell'impunità
dell'azioneeversiva di coloro cui le protezioni venivano accordate, rispetto
agli interessi degli spezzoni deviati degli apparati resisi di volta in volta
responsabili delle coperture e dei favoreggiamenti: interessi ed ambienti
deviati riconducibili ad unità proprio nel gruppo di potere coagulatosi attorno
al GELLI;
-d'altronde, la strumentalità dell'azione eversiva neofascista rispetto alla
strategia gelliana è dimostrata, in modo ancora più diretto, dal finanziamento
alla banda armata del CAUCHI: occorre richiamare, in proposito, le
pregevoli argomentazioni della Corte d'Assise di Firenze a proposito delle
finalità che l'imputatosi riprometteva, nel sovvenzionare il CAUCHI (410);
-gli imputati SIGNORELLI, FACHINI, DE FELICE, DELLE CHIAIE, TILGHER e BALLAN,
collegati da una fitta e risalente trama di rapporti, hanno avuto un'indubbia
centralità ed un ruolo di vertice negli ambienti dell'eversione neofascista, e
dunque, virtualmente, avrebbero avuto titolo per concludere lo `storico'
contratto ipotizzato dall'accusa;
-i collegamenti del SIGNORELLI con ambienti militari e dei servizi di sicurezza,
del FACHINI con apparati di sicurezza, del DE FELICE con ambienti militari e,
per interposta persona, col GELLI, del DELLE CHIAIE con ambienti militari, con i
servizi e direttamente col GELLI, il rapporto di stretta dipendenza del TILGHER
e del BALLAN rispetto al DELLE CHIAIE, pongono questo gruppo
di imputati -malgrado le ostentazioni di indignazione e le rivendicazioni di
purezza ideologica- in una posizione almeno di contiguità `politica' rispetto
alla componente della contestata associazione che fa capo al GELLI ed ai vertici
del SISMI deviato.
Più da vicino, si tratta di vedere se non di semplice contiguità si sia sempre
trattato,ma se, invece, almeno a far tempo da una certa data, si sia venuta
stringendo -in termini tecnicamente apprezzabili nel senso precedentemente
chiarito- l'`alleanza' che l'accusa predica.
Occorre considerare, in proposito, il compendio delle seguenti circostanze, che
vengono a cadere proprio negli anni a cavallo della strage di Bologna, e che
vanno considerate nella loro complessiva e combinata significazione:
- verso la fine del '78 viene a cessare il rapporto di intermediazione fra il
GELLI ed il DE FELICE da parte dell'ALEANDRI: rapporto sostanzialmente sterile,
posto che l'ALEANDRI, per motivi ideologici, non si fece latore delle istanze,
provenienti dal DE FELICE, rivolte ad
ottenere contatti "con ambienti economici ed affaristici", né della proposta di
porre la loro organizzazione a disposizione del GELLI;
-con la cessazione dei pellegrinaggi all'`Excelsior' dell'ALEANDRI -che aveva
avuto il tempo di presentare al GELLI il LANTI ed il SALOMONE, personaggi
gravitanti nell'orbita del DE FELICE- non viene certo meno il cordone ombelicale
fra l'`organizzazione' ed il GELLI;
-i legami si rinsalderanno: entrerà personalmente in contatto col GELLI Aldo
SEMERARI;
-costui, presente -come il SIGNORELLI ed il FACHINI- alla riunione che segna il
definitivo distacco del CALORE (e dell'ALEANDRI) dal DE FELICE (riunione nel
corso della quale quest'ultimo si esprime in termini da cui esce inequivocamente
riaffermata la sua strategia tutt'altro che rivoluzionaria di accesso al
potere), è lo stesso personaggio che già aveva proposto ad esponenti della
`banda della Magliana' di collocare bombe ed effettuare sequestri di persona;
-unico è il vertice strategico ispiratore delle tre
campagne di attentati del 1978, del 1979 e del 1980 (quest'ultima riferibile
alla banda armata oggetto di giudizio);
-a quel vertice strategico il SEMERARI è indissolubilmente collegato, per aver
aver partecipato all'esperienza di `Costruiamo l'Azione' e per i rapporti che lo
legano al DE FELICE, al SIGNORELLI, al FACHINI;
-il rapporto fra il GELLI ed il SEMERARI -individuo certamente non limitato
dalle remore psicologiche che avevano reso l'ALEANDRI un pessimo `trait
d'union'- si viene a consolidare in un imprecisato momento intermedio del
crescendo terroristico rappresentato dalle campagne di attentati testé
richiamate;
-allorché, dopo la strage del 2 agosto 1980, acme dell'`escalation'
terroristica, le indagini si orientano in direzione dell'ambiente dei SEMERARI,
dei SIGNORELLI, dei DE FELICE, dei FACHINI, dei FIORAVANTI, ed i primi quattro
vengono catturati, scatta, da parte del SISMI gelliano e contro l'inchiesta, una
macchinazione per la quale, a giusta ragione, è stato speso l'aggettivo
"sconvolgente".
In questo quadro di riferimento, non è chi non colga la valenza, in senso
accusatorio, delle manovre depistanti analizzate nel capitolo relativo al
delitto di calunnia pluriaggravata: al punto che quelle deviazioni finiscono per
assumere il ruolo di prova principe del delitto in esame. Si è visto come le
tappe dell'intossicazione furono scandite dall'acuirsi, di momento in momento,
dell'esigenza di venire in soccorso dei vari personaggi coinvolti
nell'inchiesta. D'altronde, le stesse modalità operative che, ad un certo punto,
ci si spinse ad adottare, sono oltremodo eloquenti: due alti ufficiali del
servizio segreto militare si rendono corresponsabili addirittura della
collocazione su un treno di una valigia carica di armi ed esplosivo. La
considerazione del gravissimo e multiforme rischio che una simile operazione
necessariamente comportava è in grado di orientare la complessiva valutazione
delle circostanze sopra indicate in una direzione decisamente accusatoria:
perché il livello del rischio assunto è direttamente proporzionale al grado
della compenetrazione di interessi fra chi ha
depistato e chi del depistaggio doveva beneficiare. Più in generale, la
complessità, la pervicacia e la pericolosità delle deviazioni tende a confortare
l'assunto della `alleanza' fra servizi deviati gelliani e vertici dell'eversione
neofascista.
Ma tutto quanto precede non consente di addivenire a certezze. L'esistenza o la
conclusione di un'`alleanza' configurantesi in forma tale da essere sussumibile
sotto la fattispecie astratta di cui all'art. 270 bis non rappresenta l'unica
possibile chiave di lettura del complesso di circostanze su cui si è focalizzata
l'attenzione. Indubbiamente, fra il '79 e l''80, si vengono serrando i ranghi:
non solo all'interno del mondo della eversione, ma, grazie alla solidità e
qualità del raccordo che è venuto ad impersonare il SEMERARI, anche fra
eversione e ambienti GELLIANI; e, altrettanto indubbiamente, in questo quadro,
l'intossicazione delle indagini relative alla strage del 2 agosto viene ad
assumere il considerevole peso probatorio che si è evidenziato.
Mancano tuttavia più diretti e specifici elementi di prova idonei ad attribuire
univocità, nel senso postulato dall'accusa, al tessuto logico-indiziario che si
è venuto delineando. In definitiva, alla stregua delle acquisizioni raccolte,
resta possibile che mai la contiguità ampiamente dimostrata fra le due
principali componenti della contestata associazione sia venuta evolvendosi verso
forme di aggregazione penalmente apprezzabili. I fatti accertati non implicano,
in termini di stretta necessità, la conclusione del `pactum sceleris'.
Si pensi, in particolare, all'opera del MANGIAMELI, che, per la doppia
dipendenza di costui dal DELLE CHIAIE e dal SIGNORELLI, e per il suo essere
contemporaneamente interno a Terza Posizione e `collaboratore' del gruppo`
spontaneista' del FIORAVANTI, rappresenta un emblematico momento di aggregazione
`militare'.
Concretamente, con riferimento al periodo posteriore all'entrata in vigore della
norma incriminatrice in esame, è lecito -quantunque si tratti di ipotesi meno
plausibile di quella sostenuta dall'accusa- ipotizzare che le attività
`militari' (tanto quelle strettamente `esecutive' riconducibili alla banda
armata oggetto di giudizio, quanto quelle di arruolamento e ricompattamento
dell'ambiente eversivo neofascista riferibili ai vertici avanguardisti) e l'
intossicazione dell'inchiesta, in favore degli ambienti neofascisti raggiunti
dalle prime indagini relative alla strage del 2 agosto, siano state poste in
essere al di fuori di un previo accordo che, appunto, vincolasse una parte al
compimento di attività `militari', e la controparte a fornire adeguate
coperture.
A ben vedere, la specificità della fattispecie associativa di cui si tratta di
vagliare la sussistenza sta proprio in questo: nella sua natura sinallagmatica.
La contestata associazione non congloba individui della medesima estrazione,
e,quindi, naturalmente convergenti verso forme di spontanea aggregazione in un
unico organismo eversivo, ma gruppi differenziati, portatori di interessi
concretamente contemperabili in un unico disegno volto alla realizzazione di
attività complessivamente concertata in funzione dei rispettivi apporti.
Una volta provato che quella concreta contemperabilità di interessi ha dato
luogo, nel corso del tempo, ad una situazione di permanente contiguità fra
ambienti differenziati, e di reciproca strumentalizzazione delle rispettive
azioni, e che, fra quegli ambienti, si sono fissati solidi punti di raccordo sul
piano delle relazioni interpersonali, non può ancora affermarsi con certezza
che, in presenza delle peculiarità, ampiamente sottolineate, della manovra
depistante orchestrata dagli imputati di calunnia, il quadro sopra evidenziato
deve celare per forza di cose il vincolo associativo. Invero, il quadro
probatorio attesta che il grado di compenetrazione fra gli interessi riferibili
a quelle che sono state individuate -nello schema più semplificato- come le due
componenti della contestata associazione, era comunque tale da giustificare
-anche in assenza del vincolo associativo- lo spiegamento, da parte dell'una, di
attività impegnative e -fino ad un certo livello di rischio- anche
compromettenti, in favore dell'altra. Quanto, appunto, al livello del rischio
assunto, se, da un lato, se ne è già evidenziata l'elevatezza, occorre,
dall'altro, ad evitare enfatizzazioni e conclusioni arbitrarie, coglierne anche
il limite. Si intende affermare che, se la spericolatezza della manovra è
evidente ed innegabile (e tale -come si è visto- da non consentire di
individuare un movente diverso da quello di apprestare coperture agli
inquisiti), occorre tuttavia rapportarsi all'ottica soggettiva di chi tale
manovra pose in essere: ottica nella quale il rischio, per quanto assai elevato,
poteva apparire, secondo un calcolo aprioristico, ragionevolmente accettabile.
Chi intossicava le indagini non era un `quivis de populo': erano, in combutta
con altri nascosti dietro le quinte, funzionari incardinati in un delicatissimo
Ufficio, riformato con la Legge 801 del 1977. Non solo, quindi, godevano
necessariamente di una sorta di `presunzione di credibilità', ma si muovevano in
un contesto e con strumenti tali da rendere estremamente difficoltosa la prova
delle deviazioni che essi stessi venivano ponendo in essere. Occorre tener
presente, in definitiva, che, anche dopoil sequestro di Castiglion Fibocchi e
l'allontanamento dei vertici piduisti del Servizio, dovranno passare anni prima
che, nel procedimento romano cosiddetto `del Supersismi' si faccia luce sugli
interventi di MUSUMECI e soci nelle indagini per la strage del 2 agosto, e venga
meno la sfrontata aspettativa di impunità che aveva accompagnato le iniziative
di costoro. Delle manovre inquinanti condotte in danno dell'indagine relativa
alla strage del 2 agosto, quella che desta maggiori perplessità, sotto il
profilo in esame, è la collocazione della valigia sul treno Taranto-Milano, per
via dell'assoggettamento a ricatto cui -come si è avuta occasione di accennareessa
veniva ad esporre coloro che, per porre in essere l'operazione, dovettero
avvalersi della collaborazione di ignoti terroristi. Su tali retroscena la Corte
non dispone di elementi di giudizio; allo stato delle conoscenze, resta tuttavia
almeno ipotizzabile -anche sulla scorta della comune casistica giudiziaria- che
il rischio sia stato ritenuto accettabile, in virtù dell'aspettativa di omertà
che discendeva -come sempre discende- dal concorso nel delitto: aspettativa
tanto più fondata, in quanto gli ignoti complici erano dei terroristi `neri',
per i quali una simile attività di collaborazione con esponenti degli apparati
era anche `politicamente' inconfessabile; e ancor di più, in quanto i
compartecipi -come taluno, formulando un'ipotesi sulla quale la Corte non è
chiamata a pronunciarsi, ha sostenuto- siano stati gli stessi Valerio FIORAVANTI
e Gilberto CAVALLINI.
Il complessivo giudizio di insufficienza probatoria non resta scalfito da quanto
è dato argomentare sulla base dei documenti di cui si è detto sub 2.4.4.1). Va
subito detto che nessuno di essi è interpretabile quale `risoluzione strategica'
o, comunque, quale espressione della contestata associazione, intesa come
organismo già costituito ed operante. Ciò va affermato anche con riferimento
agli atti del Convegno dell'Istituto POLLIO. Infatti, se si vennero in
quell'occasione gettando le basi di un programma per studiare i metodi di
attuazione in Italia della `controrivoluzione', e se, sotto l'ala protettrice
dei servizi segreti, si venne indicando, in termini sufficientemente espliciti,
la direttrice volta alla congiunzione operativa `controrivoluzionaria' di
esponenti della destra e di militari, nondimeno, resta fermo, appunto, che ci si
muoveva, allora, sul piano delle prospettive programmatiche. Ora, è ben vero
che, a distanza di oltre dieci anni, un personaggio dello spessore di Eliodoro
POMAR descrive come esistenti in atto situazioni che sono, per certi versi,
sostanzialmente riconducibili ai paradigmi ideali individuabili dietro
l'iniziativa di quel Convegno. Ma è vero anche che -a prescindere da ogni altra
considerazione- sarebbe arbitrario cogliere,nelle alleanze raggrumate nel
"potere oscuro" menzionato dal POMAR, aggregazioni di persone
fenomenologicamente inquadrabili fra quelle cui ha riguardo la norma
incriminatrice posta dall'art. 270 bis del Codice Penale. D'altronde, il
`memoriale' del POMAR è stato scritto in un'ottica difensiva, e, risentendo
pesantemente delle diatribe interne
agli ambienti dell'eversione neofascista, trasuda spirito di parte: talché non
sarebbe accusatoriamente utilizzabile
nei punti in cui indica determinati nominativi, che, peraltro, sono solo
parzialmente coincidenti con quelli delle persone che l'accusa postula interne
all'associazione eversiva oggetto di giudizio.
Quanto poi al volume `La disintegrazione del sistema' ed ai `fogli d'ordini di
Ordine Nuovo', va semplicemente rilevato che essi, almeno sul piano delle
apparenze, si muovono in un'ottica squisitamente rivoluzionaria e certamente
aliena da velleità di collusione con apparati statuali. Ora, non v'è dubbio che
la verifica della corrispondenza fra le proclamazioni di principio e le
sottostanti realtà dalle quali esse promanano può condurre a risultati
sorprendenti: si è visto, infatti, con particolare riferimento ai `fogli
d'ordini di ordine Nuovo' come essi provengano da ambienti che con gli apparati
hanno abbondantemente colluso. Ma, al di là di questo rilievo, non è certo nei
due documenti in questione che può individuarsi la `filosofia' dell'associazione
eversiva di cui si assume l'esistenza.
D'altronde, l'assenza di `risoluzioni strategiche' non dovrebbe sorprendere,
neppure ove la sussistenza della
contestata associazione fosse altrimenti provata in modo certo. Tale
associazione, infatti, per le stesse peculiarità attribuitele dall'accusa,
sarebbe dovuta rimanere occulta: non solo perché i collegamenti fra determinate
componenti sarebbero stati `politicamente' inconfessabili; ma soprattutto perché
in tanto gli scopi ultimi avrebbero potuto essere perseguiti, in quanto
l'organizzazione avesse potuto continuare, attraverso spezzoni deviati degli
apparati, ad operare dall'interno delle Istituzioni.
Ad eccezione del GIORGI e del DE FELICE, gli imputati appaiono tutti raggiunti
da elementi di prova -analizzati nei precedenti paragrafi e ripresi nel
presente- idonei a giustificarne l'assoluzione con la formula del dubbio e non
con la formula ampia. Non fa eccezione il DELLE CHIAIE, benché il suo nome
ricorra nelle informative depistanti redatte da MUSUMECI e soci. Dopo quanto si
è argomentato sub 2.4.4.4.2) lettera a), l'immagine del DELLE CHIAIE vittima di
un complotto ordito dal GELLI e dal gruppo a lui facente capo è semplicemente
improponibile. Sul punto è necessario soffermare brevemente l'attenzione. Scopo
di chi ha
organizzato la complessa manovra depistante delle indagini relative alla strage
del 2 agosto, era -come si è reiteratamente affermato- quello di stornare le
indagini stesse dalla pista originariamente battuta dagli inquirenti.
Il conseguimento dell'obiettivo imponeva la creazione di una pista alternativa,
alla quale si provvide nei modi che si son visti. Ora, il DELLE CHIAIE, nei suoi
comodi soggiorni sudamericani, non soltanto non correva il benché minimo rischio
per quanto riguarda lo `status libertatis', ma doveva semplicemente attendere
che la pista internazionale -come inevitabilmente doveva accadere- si
sgonfiasse, per uscire a testa alta e rivendicare ancora una volta, come non ha
mancato di fare, il ruolo di calunniato, di vittima designata, di capro
espiatorio degli apparati. In definitiva, nelle intenzioni dei vertici deviati
del SISMI, la `pista internazionale', una volta raggiunto lo scopo, avrebbe
dovuto esser lasciata andare alla deriva; né avrebbe mai potuto essere
rivitalizzata, portando allo scoperto l'inesistente `fonte'. Certo non è mancato
chi -come il VALE, il FIORE e l'ADINOLFI- si è trovato a subire pesanti
iniziative giudiziarie. Ma non è questo il caso del DELLE CHIAIE, a carico del
quale non si provvide certo a precostituire elementi di apparente riscontro.
Né si dica che disavventure giudiziarie derivarono poi al DELLECHIAIE nel
contesto della cosiddetta `pista CIOLINI'. Non compete a questa Corte -che non
disporrebbe comunque dei necessari strumenti conoscitivi- prendere posizione in
ordine al problema dell'eventuale responsabilità del DELLE CHIAIE per la strage
del 2 agosto: tale ipotesi accusatoria è oggetto -come si è visto- di un
separato procedimento (stralciato dal presente), che pende tuttora in fase
istruttoria. E, allo stesso modo, non compete alla Corte, prendere posizione, in
un senso o nell'altro, sulla cosiddetta `pista CIOLINI', in ordine alla quale,
comunque, allo stato degli atti, non sarebbe pensabile di poter pronunciare
l'ultima parola. Quello che si deve invece sottolineare in questa sede è che,
allo stato delle conoscenze, sul piano delle ipotesi, è possibile sostenere
ragionevolmente che, sul nucleo originario delle rivelazioni del CIOLINI, si sia
venuta innestando una manovra orchestrata da spezzoni degli apparati, volta a
coprire quegli stessi ambienti che da tali rivelazioni risultavano raggiunti: e
ciò, secondo la consueta tecnica, consistente nell'immergere determinate
informazioni in un contesto di falsità, affinché, nella successiva verifica da
parte degli inquirenti, l'intero complesso informativo ne resti travolto.
Non giova qui riprendere le pregevoli e misurate argomentazioni svolte sul tema
del `caso CIOLINI' dal Giudice Istruttore: argomentazioni alle quali occorre
fare semplicemente rinvio. Basterà aggiungere come non appaia priva di
significato la circostanza che, ancora nel 1986, lo stesso PAZIENZA sia apparso
impegnato in un tentativo di riedizione di determinati aspetti della `pista
In buona sostanza, a prescindere -lo si ripete- da ogni diversa valutazione, che
non compete a questa Corte, è tutt'altro che dimostrato, allo stato degli atti,
che, da parte di ambienti degli apparati, nel contesto della vicenda CIOLINI, ci
si sia mossi con il proposito di `incastrare' o, comunque, con intenti
gravatori, nei confronti del DELLE CHIAIE. Sul piano dell'obiettività, resta il
fatto che entrambi i mandati di cattura emessi a carico del DELLE CHIAIE nel
contesto della `pista CIOLINI' hanno finito per essere revocati e che
l'imputato, dopo la sua espulsione dal Venezuela, è stato detenuto nel presente
procedimento soltanto in forza di un titolo recante l'ipotesi accusatoria che
vuole il DELLE CHIAIE associato con esponenti di spezzoni deviati dei servizi:
ipotesi che, se non ha trovato sufficiente suffragio probatorio in ordine
all'elemento costitutivo del reato consistente nello stabile vincolo associativo
su base consensuale, non è certamente
stata smentita nella parte in cui attiene ai collegamenti
del DELLE CHIAIE con ambienti deviati dei servizi facenti
capo al GELLI, ed ai contatti diretti con lo stesso GELLI.
Capitolo 1.8 Sentenza di appello
La sentenza di appello viene emessa il
18 luglio 1990. Il testo integrale è al
link: http://www.stragi.it/2agost80/sen01/sapp0491.htm
e vengono assolti per strage tutti gli
imputati. Importante da sottolineare è
che comunque anche i giudici di appello
confermano che l'esplosione della bomba
alla stazione di Bologna fu dolosa, essi
infatti scrivono:
“Oggetto di accertamento consolidato deve ritenersi quello
relativo alla dolosità della esplosione, volontariamente provocata
con un sistema di azionamento della miscela che, peraltro, è
rimasto nell'ambito di più ipotesi tecnicamente possibili.
Lo scoppio accidentale di un micidiale bagaglio in transito per la
stazione di Bologna, e con diversa destinazione, avrebbe
sicuramente coinvolto l'incauto trasportatore che, per uscire
indenne dall'immane rovina avrebbe dovuto, inspiegabilmente,
abbandonare la valigia che, invece, proprio seguendo una simile
ipotesi, egli non avrebbe mancato di custodire attentamente per
tutto il tempo del suo trasferimento.
L'esito della perizia disposta nel presente grado di giudizio è in
gran parte sovrapponibile
a quello degli accertamenti tecnici compiuti nelle precedenti
fasi, di istruttoria e di primo grado”
La corte di Cassazione il 12 febbraio 1992 emise la sentenza in cui:
1) DICHIARA inammissibili:
a) i ricorsi delle parti civili Provincia di Bologna, Vale Umberto e Garofoli Anna Antonia;
b) i ricorsi delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Ministero
di Grazia e Giustizia ed Ente Ferrovie dello Stato nei confronti di Raho Roberto e Iannilli Marcello;
c) i ricorsi del Procuratore Generale, delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato,
della parte civile Regione Emilia Romagna nei confronti di Melioli Giovanni;
d) il ricorso della parte civile Regione Emilia Romagna nei confronti di Ballan Marco.
2) ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pazienza Francesco, nel capo
relativo alla imputazione di cui al reato previsto dall'art. 270 bis c.p. perché il fatto non sussiste.
3) ANNULLA la sentenza impugnata:
a) nei confronti di Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca. Fachini Massimiliano e
Picciafuoco Sergio, nei capi relativi ai reati di strage, omicidio plurimo, porto illegale di esplosivo,
lesioni personali volontarie ed attentato ad impianti di pubblica utilità;
b) nei confronti del Fachini, del Picciafuoco e di Rinani Roberto nel capo relativo al reato di banda
annata;
c) nei confronti di Gelli Licio e Pazienza Francesco nel capo relativo al reato di calunnia;
d) nei confronti di Belmonte Giuseppe e Musumeci Pietro nel punto relativo all'esclusione della
circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15/80, contestata in relazione al reato di calunnia;
e) RINVIA per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati e sui capi e punti sopra precisati
ad altra sezione di Corte di Assise di Appello di Bologna.
4) RIGETTA:
a) i ricorsi di Fioravanti, Mambro, Cavallini Gilberto e Giuliani Egidio, dichiarando assorbiti i
motivi relativi alla violazione dell'art. 90 c.p.p.;
b) i ricorsi di Musumeci e Belmonte;
c) nel resto i ricorsi del Procuratore Generale, delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello
Stato, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e di Bolognesi Paolo.
5) CONDANNA in solido al pagamento delle spese del processo Musumeci, Belmonte, Provincia
di Bologna, Vale e Garofoli, nonché ciascuno al versamento di £ 500.000 alla Cassa delle
Ammende.
Il testo integrale di questa sentenza
della Corte di Cassazione si trova al
link: http://www.stragi.it/2agost80/sen01/scc0692.htm
Con SENTENZA del 16 MAGGIO 1994, il cui
testo integrale è al link
http://www.stragi.it/2agost80/s16-5i.htm
la Corte d'Appello:
giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza 11 luglio
1988 della Corte di Assise di Bologna impugnata dagli imputati Fioravanti Giuseppe Valerio,
Mambro Francesca, Picciafuoco Sergio, Fachini Massimiliano, Cavallini Gilberto, Giuliani Egidio,
Rinani Roberto, Gelli Licio, Pazienza Francesco, Musumeci Pietro e Belmonte Giuseppe, nonchè
dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dalle parti civili Secci, Dall'Olio,
Gallon, Gamberini e da quelle rappresentate dall'Avvocatura dello Stato :
1. conferma la sentenza di primo grado nei confronti di Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Gelli e
Pazienza;
2. quanto a Musumeci e Belmonte, ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art.1 della legge
n.15/80, determina in complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno l'aumento di pena
per la continuazione, ritenuta con la sentenza 18 luglio 1990 della Corte di Assise d'Appello di
Bologna, con i reati in ordine ai quali i medesimi imputati hanno riportato condanna irrevocabile
con sentenza 14.3.86 della Corte di Assise di Appello di Roma: per l'effetto, determina
unitariamente la pena, quanto al Musumeci, in anni otto, mesi cinque e giorni quindici di reclusione
e lire 1.200.000 di multa e, quanto al Belmonte, in anni sette, mesi undici e giorni quindici di
reclusione e lire 1.000.000 di multa;
3. quanto a Cavallini e Giuliani, determina la pena nella misura di anni undici e, rispettivamente, di
anni otto di reclusione già fissata dalla sentenza 18 luglio 1990 della Corte d'Assise d'Appello di
Bologna in ordine al delitto di concorso in banda armata;
4. assolve il Fachini ed il Rinani dai reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il
fatto;
5. conferma la sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese anche per Cavallini,
Giuliani, Musumeci e Belmonte;
6. esclude l'applicazione dell'indulto ex DPR n.744/1981 nei confronti di Gelli, Pazienza, Musumeci
e Belmonte e rimette alla fase dell'esecuzione l'applicazione degli indulti ex DPR n.86/865 e
n.394/90 nei confronti dei medesimi imputati;
7. conferma nel resto la sentenza di primo grado relativamente alle parti non caducate nelle fasi
successive fino al giudizio di cassazione;
8. condanna gli imputati Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Gelli e Pazienza, in solido tra loro, al
pagamento delle spese processuali di questo grado e dei precedenti giudizi, compreso quello di
cassazione;
9. visti gli artt.272 e 282 CPP/1930, dispone che Picciafuoco Sergio si presenti al comando della
stazione dei Carabinieri di Castelfidardo alle ore 19 di lunedì, mercoledì e sabato di ogni settimana;
10. conferma le statuizioni in favore delle costituite parti civili e condanna gli imputati alla rifusione
delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili che hanno concluso in questo grado, spese da
intendersi comprensive di onorari di avvocato - al netto di IVA e CPA - e che liquida come segue :
a) a carico di Fioravanti, Mambro, Picciafuoco :
- lire 1.500.000 in favore di Scapinelli Cristiana assistita dall'avv. Federico Bendinelli, respingendo
l' istanza di concessione di una provvisionale;
- lire 4.000.000 per il grado di appello, altrettante per il giudizio di cassazione ed altrettante per il
presente grado in favore di Agresti Franco, Castellina Pietro, Baranzoni Alessandro, Rota Romeo,
Bruno Marina, CHiarello Giuseppe, Jurt Johann, Gamberini Marina, Greco Mario, Procino Antonio,
Sarcina Ruggero, Zanasi Anello, Vaccari Esterina, Passini Annita in Zarattini, Bertasi Fulvio, Di
Paola Francesco, Di Paola Grazia, Di Paola Gaetano, Di Paola Emilia, Ragusa Maria, Fresu
Salvatore, Piliu Rosina, Vaccaro Antonino, Marangon Antonio, Marangon Gianni, Marangon
Guidina, Marangon Luigino, Zanellato Nella, Mangano Elvira, Ruozi Roberta, Lenzi Giuseppina,
Zanetti Daniela in Bolognesi, Morelli Assunta, Fumaroni Lucia, tutti assistiti dall'avv. Carlo
Federico Grosso;
- lire 12.000.000 in favore della Provincia di Bologna, assistita dagli avvocati Umberto Guerini e
Paolo Trombetti;
- lire 8.000.000 in favore di Bevilacqua Angelo, Bolognesi Paolo in proprio e per Bolognesi Marco,
Botto Angelo, Calzoni Ettore, Colavitti Antonio in proprio e per Colavitti Tristan Santi, Donati
Marisa, Fiorini Alfredo, Fiorini Edmondo, Garuti Roberta, Gozzi Felice, Longobardo Giorgio,
Marangoni Virginia, Mastronicola Raffaele, Mazzetti Gino, Natale Roberto, Passini Angelo, Lenzi
Valeria Passini, Pitzalis Clemente, Poirè Lucia, Provenza Giuseppe in proprio e per Provenza Anna,
Dall'Aquila Immacolata, Scaramagli Vera, Scolari Benito, Trolese Pasquale, Trolese Andrea Pietro,
Trolese Chiara Elisa, Zini Giovanni in proprio e per Zini Juri, Ales Giuseppe, Ales Isidora,
Bugamelli Luigi, Incerti Adele, Sica Davide, Corsolini Grazia in proprio e per Sica Simone, Sica
Miriam, Urtamonti Lida, Bosio Eliseo, Vaccaro Antonino, Alganon Silvana, Burri Angelo,
Serravalli Rosalia, La Scala Domenico, La Scala Vincenzina, La Scala Giuseppe, La Piana Filippa,
Ottoni Osvaldo, Drohuard Hélène, Ales Giorgio, Bay Vittoria, Piccolo Elvira, tutti assistiti dall'avv.
Paolo Trombetti;
- lire 15.000.000 in favore della Regione Emilia Romagna, assistita dagli avvocati Francesco Berti
Arnoaldi Veli e Guido Calvi;
- lire 6.000.000 in favore di Piccolini Lidia, Diomede Fresa Alessandra, Diomede Fresa
Vincenzo,Birardi Giuseppe, Zanotti Sonia, Rotunno Giuseppe, assistiti dall'avv. Francesco Berti
Arnoaldi Veli;
- lire 6.000.000 in favore di Ballerini Alessandro, Lanzoni Bruno, Magistrale Maria in Vernì,
Montani Luigi, Montani Anna Maria, Soldano Giuseppe, Spinello Giovanna, Alganon Florio,
Casadei Egidio, Zanotti Virginia, Spinello Luciana, Fornasari Otello, Fornasari Ivonne, Lambertini
Giorgio, Bivona Vincenzo, Bivona Antonina, Marsari Nelda, Gaiola Manuela, Gozzi Tiberio,
Roveri Gina, Gozzi Carlo, Gozzi Ivana, Remollino Antonio, Torquato Secci, Verde Domenico,
Verde Gianni, Verde Morena, Polizzano Maria, Marino Giovanni, Marino Anna Maria, Zanetti
Maria Grazia, Giogoli Lucia, tutti assistiti dall'avv. Guido Calvi;
- lire 40.000.000 per il grado di appello, lire 20.000.000 per il giudizio di cassazione e lire
30.000.000 per il presente grado, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito, in favore di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione dell'Interno, S.p.A. Ferrovie dello Stato,
assistite dall'Avvocatura dello Stato;
conferma la condanna alle spese in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri pronunciata in
grado di appello a carico degli imputati Cavallini e Giuliani condannati per il delitto di banda
armata;
- lire 25.000.000 per il grado di appello, lire 20.000.000 per il giudizio di cassazione e lire
20.000.000 per il presente grado in favore del Comune di Bologna, di Campagna Giancarlo, Maffei
Filomena, Caprini Corrado, Cuoghi Mirella, Dal Monte Luigi, La Morte Rosa, Gallon Giorgio,
Gibertoni Beniamina, Mannocci Rolando, Pucher Eliseo, Pizzirani Anna, Toschi Teresa, Zanetti
Umberto, Lusseau Yves Hervè Marie, Baldazzi Danilo, Biagetti Luigi, Maggese Anna Maria,
Zecchi Vincenzo, Ebner Elisabetta, Lanconelli Pasquale, Lanconelli Lina, Lanconelli Ersilia,
Marino Giuseppe, Natali Gino, Seminara Alfio, Dragonetti Maddalena, tutti assistiti dall'avv.
Giuseppe Giampaolo;
- lire 12.000.000 in favore di Castaldo Roberto, Grandi Maria Teresa, Collina Giancarlo, Palazzolo
Roberto, Tempesta Nicolò, Zacchi Franco, Bouduban Damien, Basso Delfino, Lauro Rosanna,
Lauro Maria Grazia, Lauro Aurora, Ceci Pietro, Baldacci Anna, De Marchi Francesco Saverio, De
Marchi Mario Gaetano, De Marchi Angelo Valentino, Montanari Romano, Fuochi Petteni Esterina,
Procelli Rinaldo, Palazzeschi Ilda, Agostini Giorgio, Lauro Patrizia, Dall'Olio Raffaele, Lauro
Gennaro, Lauro Giovanna, Abbrevi Bruno, Abbrevi Patrizia, Adami Arga Maria, Ancillotti Silvana,
Barioni Mario, Bengala Moreno, Bertini Tonino, Graziotto Pia, Biasin Alessandro, Bonori Luigi,
Braccia Tonino, Colonna Maria Donata Abbrevi, Colonna Porsia, Salluce Palma, D'Aguanno
Goffredo Giuseppe, D'Orta Vincenzo, Durante Francesco, Lugli Carlo Alberto, Sacrati Dario,
Sacrati Piera, Dal Buono Roda Irma, Roda Giovanni, Zappalà Ilario, Mitchell Henry Wilfred, Berlot
Armida, Sanguin Elisabetta, Zaccarelli Maria Luisa, Patruno Alessandro, Delia Anna, Stassi Maria,
Baldazzi Alessandro, Lolli Rossana, Todaro Anna, Francescelli Fabio, Gagliardi Adriana, Mauri
Antonio, Montuschi Silvia, Mott Silvio, Nanetti Nello, Passardi Maria Angela, Pellizzola Franco,
Petroni Granata Luciano Mario, Pizzitola Pietro, Roma Stefano, Sacrati Paolo, Santinelli
Gianfranco, Selva Walter, Stefanutti Maria Teresa, Vallona Giuliana, Vivarelli Diana, Alliot Jean
Luc Christian Paul, Mader Horst, Caprioli Enzo, Bordignon Francesca, Caprioli Maria Cristina,
Arletti Alma, Ruozi Onorio, Ruozi Valeria, tutti assistiti dall'avvocato Laura Grassi Breccia;
b) a carico di Musumeci, Belmonte, Gelli e Pazienza:
- lire 1.200.000 in favore di Fiore Roberto, assistito dall'avv. Stefano Fiore;
c) a carico dei soli Musumeci e Belmonte :
- lire 2.500.000 in favore di Vale Umberto e Garofoli Anna Antonia, assistiti dall'avv. Giannevio
Scaglia.
1.9 Sentenza definitiva della Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Penali del 23 Novembre 1995
Il testo integrale della sentenza
definitiva della Cassazione si trova al
link:
http://www.stragi.it/2agost80/senindx.ht
m
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite
“annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Picciafuoco Sergio e rinvia per nuovo esame alla
Corte di Assise di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di Fachini Massimiliano.
Rigetta i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna e delle parti civili -
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, S.p.A. Ferrovie dello Stato e Comune
di Bologna - nei confronti di Fachini Massimiliano e Rinani Roberto.
Rigetta i ricorsi di Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Cavallini Gilberto, Giuliani
Egidio, Belmonte Giuseppe, Musumeci Pietro, Gelli Licio e Pazienza Francesco.
Condanna Fachini, Fioravanti, Mambro, Cavallini, Giuliani Belmonte, Musumeci, Gelli e Pazienza,
in solido, alle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di lire
cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì Fioravanti Giuseppe Valerio e Mambro Francesca, in solido, al rimborso delle
spese verso le costituite parti civili, che liquida, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero dell'Interno, in complessive lire nove milioni, di cui otto milioni per onorario;
per il Comune e la Provincia di Bologna, in complessive lire sei milioni per ciascuno, di cui lire
cinque milioni per onorario;
per la S.p.A. Ferrovie dello Stato, in complessive lire sei milioni, di cui lire cinque milioni per
onorario;
per Bolognesi Paolo in complessive lire tre milioni, di cui lire un milione a titolo di rimborso spese;
per Secci Torquato e Piccolini Lidia in lire due milioni per ciascuno, a solo titolo di onorario.”
Conclusioni
Nessuna sentenza ha mai messo in
discussione che la strage alla stazione
di Bologna sia una strage volontaria, è
dunque infondata la tesi di chi sostiene
che un qualcuno trasportasse bombe
dentro la stazione di Bologna e una di
queste per un incidente sia esplosa quel
2 agosto 1980. Ci sono degli esecutori
fascisti condannati definitivamente e
anche chi ha cercato in ogni modo di
inquinare il campo d'indagine come Licio
Gelli è condannato definitivamente.
Niente le sentenze dicono se esistono
eventuali mandanti, poco o niente si
dice su quale potrebbe essere la vera
causa della Strage di Bologna del 2
agosto 1980. Resta senza risposta infine
la domanda sul perchè quando al primo
processo d'appello i fascisti (poi
condannati definitivamente) furono tutti
assolti il defunto senatore a vita
Francesco Cossiga si scusò ufficialmente
con il Movimento sociale italiano e il
senatore a vita Giulio Andreotti si
disse d'accordo con il Movimento sociale
italiano sulla cancellazione dalla
lapide alla Stazione di Bologna della
scritta “strage fascista”.
Laura Picchi



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